17/04/2026
Art. 110

Accoglimento dell’appello So.Ge.R.T. s.p.a. su esclusione per presunta anomalia dell’offerta in gara per il servizio di riscossione tributi del Comune di Aversa

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della So.Ge.R.T. s.p.a., riformando la sentenza del TAR Campania che ne aveva confermato l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Aversa per l’affidamento del servizio di riscossione tributi e altre entrate. L’esclusione era motivata da una presunta anomalia dell’offerta per ribasso eccessivo; tuttavia, la verifica tecnica disposta in fase d’appello ha confermato che l’offerta era congrua, coerente e sostenibile, e che le stime utilizzate dall’ente erano basate su presupposti non oggettivi. Di conseguenza, il ricorso originario di So.Ge.R.T. s.p.a. è stato accolto e le esclusioni annullate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’accertamento tecnico disposto dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato come il ribasso offerto da So.Ge.R.T. s.p.a. non fosse anomalo in relazione ai dati storici e ai flussi di riscossione effettivamente stimati dalla società. La commissione di gara aveva escluso So.Ge.R.T. per presunta anomalia, sostenendo che i dati di giustificazione si fondassero su volumi non congrui o su esperienze pregresse non replicabili. Tuttavia, la verificazione ha stabilito che le stime del Comune erano presuntive e non ancorate ai dati reali dell’affidatario uscente e che l’offerta era logicamente giustificata dal punto di vista tecnico ed economico. Il Consiglio di Stato richiama il consolidato principio secondo cui, in presenza di una consulenza tecnica condivisa e approfondita, il giudice può aderirvi senza dover replicare espressamente alle contrarie allegazioni di parte. La sentenza sottolinea inoltre che l’anomalia dell’offerta deve essere valutata rispetto alla sua effettiva sostenibilità e non tramite presunzioni indirette, confermando quindi la legittimità dell’offerta di So.Ge.R.T. e ordinando la riforma della precedente decisione di esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 del D.lgs. 36/2023 è stato centrale per la valutazione dell’anomalia dell’offerta: la sentenza chiarisce che la stazione appaltante deve chiedere giustificazioni sufficienti e valutare la congruità, serietà e realizzabilità dell’offerta, basandosi su dati oggettivi e non su presunzioni. Nel caso in esame, le giustificazioni prodotte da So.Ge.R.T. erano basate sui dati storici reali della precedente gestione e congruenti con il volume delle riscossioni effettive, mentre la pubblica amministrazione ha fondato la propria decisione su presupposti ipotetici e su una lettura non corretta delle percentuali di realizzo. Il Consiglio di Stato, condividendo le conclusioni del verificatore, ha stabilito che la procedura di verifica dell’anomalia, per essere conforme all’art. 110, deve essere sostanzialmente fondata su elementi oggettivi e sulla plausibilità effettiva dell’offerta, e non può basarsi esclusivamente su parametri arbitrari o su una presunzione di anomalia per percentuale di ribasso elevata.

Articoli di riferimento