17/04/2026
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Legittimità dell’aggiudicazione e correttezza delle dichiarazioni di subappalto necessario in gara pubblica – Riforma sentenza TAR Salerno n. 1952/25

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli del Comune di Salerno e del RTI Voto Group S.r.l. – G. & M. Edil S.r.l., riformando la sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione del Centro Agroalimentare di Salerno. Il Consiglio ha ritenuto corrette e sufficientemente specifiche le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria circa il ricorso al subappalto necessario per le categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, escludendo che i chiarimenti forniti in fase di soccorso istruttorio abbiano comportato una modifica sostanziale dell’offerta. Il ricorso originario della società Termo Ve.Gi. S.r.l. è stato interamente respinto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sul principio del favor partecipationis e sulla valorizzazione del dato sostanziale rispetto a quello meramente formale. In particolare, la sentenza chiarisce che la dichiarazione nel DGUE di voler ricorrere al subappalto necessario anche se formulata in termini generici è sufficiente a dimostrare la volontà dell’operatore, soprattutto in presenza di un modello standard che non consente dettagli ulteriori. I successivi chiarimenti richiesti tramite il soccorso istruttorio sono stati ritenuti semplici specificazioni, non modifiche dell’offerta. È stata così confermata la legittimità della partecipazione e dell’aggiudicazione al RTI Voto Group S.r.l. – G. & M. Edil S.r.l., dato che la volontà di subappaltare le categorie di lavori prive di qualificazione era già desumibile dalla documentazione originaria. La sentenza, di conseguenza, tutela la massima partecipazione alle gare e il principio della concorrenza, ribadendo la necessità di interpretare le regole di gara a favore dell’ammissione dei concorrenti quando possibile.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato per motivare l’interpretazione sostanziale delle dichiarazioni di subappalto. La massima partecipazione e il raggiungimento del miglior esito dell’affidamento guidano la decisione di non escludere il concorrente in presenza di dichiarazioni ritenute comunque idonee a dimostrare la volontà di ricorrere al subappalto necessario.

Articolo 2

Il principio della fiducia informa il rapporto tra stazione appaltante e operatori economici. Il Consiglio di Stato ribadisce che la correttezza e la buona fede delle dichiarazioni in gara, anche se oggetto di integrazione chiarificatrice, devono essere valutate secondo criteri di ragionevolezza e non con eccessivo formalismo.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato è valorizzato dalla sentenza laddove si sottolinea la necessità di favorire la partecipazione alle gare, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che limitino la concorrenza tra operatori qualificati.

Articolo 4

L’articolo guida l’interpretazione delle norme di gara, che deve essere costantemente orientata ai principi del Codice, in particolare quelli di risultato, fiducia e accesso al mercato, come avviene nella lettura sostanziale delle dichiarazioni di subappalto.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è applicato nel valutare che l’operatore, avendo già espresso la volontà di subappaltare le lavorazioni carenti di qualificazione, si sia comportato correttamente, dovendosi dunque riconoscere la validità della sua offerta originaria anche dopo le specificazioni rese in sede di soccorso istruttorio.

Articolo 10

La sentenza richiama l’articolo sia per il principio di tassatività delle cause di esclusione sia per quello della massima partecipazione, sottolineando che non possono essere introdotte esclusioni diverse o più severe rispetto a quanto stabilito dalla legge o dalla lex specialis.

Articolo 71

Disciplina la modalità della procedura aperta utilizzata per la gara in oggetto, evidenziando la legittimità procedurale della selezione e dell’aggiudicazione effettuata.

Articolo 94

Cita il regime delle cause di esclusione automatica, evidenziando che la carenza di specificità della dichiarazione di subappalto non integra una causa di esclusione automatica, ma va valutata secondo il favor partecipationis.

Articolo 95

Analogamente, la sentenza chiarisce che le ipotesi in discussione non rientrano tra le cause tassative di esclusione non automatica, richiamando la necessità di interpretare la normativa in modo proporzionato e non formalistico.

Articolo 100

Viene applicato per la disciplina dei requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alle gare, tra cui la qualificazione SOA per le categorie scorporabili; la corretta dichiarazione sulla volontà di subappalto supplisce alla carenza di qualificazione diretta nelle stesse.

Articolo 101

Disciplina il soccorso istruttorio. La sentenza afferma che i chiarimenti resi tramite soccorso istruttorio hanno avuto valore meramente esplicativo e non modificativo dell’offerta, confermando la correttezza della procedura di chiarimento adottata dalla stazione appaltante.

Articolo 107

Rilevante per la procedura di inversione procedimentale adottata nella gara, con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica dei requisiti amministrativi dell’aggiudicatario.

Articolo 119

Disciplina il subappalto e specifica la possibilità per gli operatori economici di ricorrere al subappalto necessario per le categorie di lavori per cui non sono qualificati. La dichiarazione conforme all’articolo 119 permette la partecipazione anche in assenza di qualificazione diretta, purché la volontà di subappaltare sia chiaramente manifestata, come ritenuto dalla sentenza.

Articoli di riferimento