Annullamento di gara d’appalto per formule di punteggio economico ambigue: la necessità di chiarezza nei bandi – Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 aprile 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento di una gara d’appalto per il servizio triennale di refezione scolastica del Comune di Avigliano. Il motivo principale è l’ambiguità e l’incertezza della formula prevista per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche nel bando di gara. Tale formula, non essendo chiara e generando dubbi interpretativi anche nella fase applicativa da parte della Commissione di gara, ha compromesso i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Gli appelli delle parti sono stati respinti, in quanto la formula controversa non poteva essere corretta come semplice errore materiale, trattandosi di errore non evidente e non immediatamente sanabile senza manipolare le regole della competizione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, le clausole del bando di gara devono essere chiare, precise e non ambigue, affinché gli operatori economici possano formulare le loro offerte avendo piena consapevolezza dei criteri valutativi e delle modalità di attribuzione dei punteggi. Nel caso di specie, la formula utilizzata per valutare l’offerta economica era oggetto di diverse interpretazioni sia da parte dei concorrenti sia da parte della Commissione di gara stessa, che aveva modificato il criterio applicativo nel corso delle sedute, determinando così un’incertezza lesiva dei principi di competizione e trasparenza. Il Consiglio di Stato spiega che, in presenza di un errore non immediatamente evidente o di una formula ambigua, non è possibile applicare l’istituto della correzione per errore materiale, poiché ciò equivarrebbe a manipolare le regole di gara a posteriori. Viene altresì rimarcato che il rispetto del principio del risultato (ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo) non può mai sacrificare i principi fondamentali di legalità, trasparenza e parità di trattamento. La decisione si fonda soprattutto sulla tutela dell’interesse pubblico e privato a una competizione leale e su regole certe, piuttosto che sull’analisi tecnica della formula stessa. Si conferma quindi l’annullamento della gara disposto dal TAR e si compensa tra le parti il pagamento delle spese di giudizio.



