17/04/2026

Affidamento servizi e riduzione contributi: il rigetto dell’appello del Comune di Adria contro AVEPA sulla rendicontazione e la procedura di gara

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Adria contro la decisione del TAR Veneto che aveva confermato la riduzione del contributo pubblico da parte di AVEPA nell’ambito di una misura per attività turistiche. La controversia verteva sulla legittimità delle riduzioni e delle sanzioni applicate da AVEPA in sede di rendicontazione finale, in particolare sul presunto mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e sulla regolarità della procedura di affidamento diretto dei servizi all’Associazione Borghi Autentici d’Italia senza indagine di mercato né pubblicazione di bando di gara. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime le valutazioni di AVEPA, confermando la necessità di una procedura di affidamento conforme alle regole sugli appalti pubblici e l’adeguatezza dei controlli svolti sull’ammissibilità delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due profili principali: da un lato, la legittimità dei controlli e delle sanzioni operati da AVEPA nella riduzione del contributo pubblico spettante al Comune di Adria, e dall’altro, la correttezza della procedura di affidamento diretto di servizi all’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Il Comune sosteneva che AVEPA avesse violato il principio di leale collaborazione, non contestando in itinere alcune spese poi dichiarate inammissibili e che la procedura di affidamento diretto fosse giustificata dalla natura in house dell’Associazione o dalla titolarità di diritti esclusivi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tali doglianze, evidenziando che AVEPA aveva fornito congrue e dettagliate motivazioni sulle spese non ammesse, che le interlocuzioni precedenti non comportavano un affidamento vincolante sul loro riconoscimento e che il controllo amministrativo e in loco era stato regolarmente svolto. Inoltre, il Collegio ha escluso che ricorressero i presupposti per un affidamento in house o per la sussistenza di un diritto esclusivo, sottolineando che senza adeguata motivazione il ricorso all’affidamento diretto e la mancata indagine di mercato costituivano una violazione della normativa sugli appalti pubblici. Per questi motivi, la riduzione del contributo e l’applicazione della sanzione sono state giudicate legittime.