17/09/2025

Gara per l'affidamento dei lavori SS 275: legittimità dell'aggiudicazione in presenza di accordi di partnership tra operatori economici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Stabile Unimed contro l’aggiudicazione del lotto 3 della gara ANAS al Consorzio Stabile Infratech, confermando la sentenza del TAR Lecce. L’appellante contestava la legittimità dell’aggiudicazione, sostenendo che la consorziata individuata per l’esecuzione dei lavori (Perrotta Group) era ‘collegata’ alla Todini Costruzioni Generali (aggiudicataria di un altro lotto) mediante un rapporto strutturale, organizzativo e operativo. Secondo il Consiglio di Stato, il rapporto tra Perrotta Group e Todini Costruzioni Generali, basato su un Memorandum of Understanding (MOU) e una partnership commerciale, non integra gli estremi di collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 c.c. né rientra tra le situazioni di esclusione previste dal bando e dal Codice degli Appalti. Né la somiglianza delle offerte presentate né il rapporto di partnership sono ritenute sufficienti a configurare un unico centro decisionale o una situazione di controllo tale da giustificare l’esclusione. Pertanto, l’aggiudicazione è ritenuta legittima.

Spiegazione Dettagliata

La decisione offre una chiara distinzione tra il collegamento societario rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara e i normali rapporti di partnership commerciale tra operatori economici. Secondo il Consiglio di Stato, un accordo di partnership o una joint venture contrattuale non determinano, di per sé, una perdita di autonomia oppure la creazione di un unico centro decisionale e di interessi tra le parti, richiesto per qualificare il 'collegamento' ai sensi dell’art. 2359 c.c. e delle clausole escludenti del Codice degli Appalti. La Corte chiarisce inoltre che le previsioni del bando (in linea con l’art. 51 del d.lgs. 50/2016 e la direttiva 2014/24/UE) vanno interpretate restrittivamente: l’esclusione può avvenire solo in presenza di circostanze puntualmente previste (ad es. la partecipazione a più lotti come concorrente o consorziata designata per più lotti), e non può essere estesa a ipotesi di semplici collaborazioni commerciali. Neppure la similitudine delle offerte, anche se redatte con il supporto dello stesso consulente, costituisce, senza ulteriori elementi, prova di un ‘unico centro decisionale’ o di una strategia anticoncorrenziale. La sentenza riconosce infine che eventuali “accaparramenti” o effetti distorsivi dovuti a subappalti incrociati rilevano nella fase esecutiva e non in quella di aggiudicazione, a meno che non siano violate regole specifiche sulla partecipazione ai lotti. Da questa impostazione deriva la conferma della legittimità dell’aggiudicazione, la condanna alle spese per il ricorrente e la compensazione tra le parti non direttamente coinvolte.