17/09/2025

Esclusione dalla gara in caso di presunto collegamento societario: legittimità dell’aggiudicazione e limiti del vincolo di partecipazione nei bandi suddivisi in lotti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Manelli Impresa S.r.l., confermando la legittimità dell’aggiudicazione dei lavori del lotto 2 alla Todini Costruzioni Generali S.p.A. nella procedura indetta da ANAS per la SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. La ricorrente sosteneva che una partnership tra Todini e Perrotta Group fosse in violazione del vincolo di partecipazione previsto dalla legge di gara, in ragione di una presunta identità sostanziale tra le offerte presentate per due diversi lotti e l’esistenza di un accordo di collaborazione tra le società. La sentenza ha riconosciuto che, nonostante la presenza di un accordo (partnership/MOU), non esisteva un collegamento tale da configurare un unico operatore economico, né una violazione della lex specialis o delle norme del Codice degli Appalti richiamate.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha analizzato approfonditamente il rapporto tra Todini e Perrotta Group, chiarendo che la loro partnership, formalizzata tramite un Memorandum of Understanding (MOU), non costituisce una joint venture né un collegamento di tipo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c. Né la normativa di gara, né le previsioni dell’art. 51 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) risultano violate, poiché la Perrotta Group, indicata come consorziata esecutrice di un altro lotto, non ha partecipato formalmente come concorrente per il lotto oggetto della controversia. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di interpretare restrittivamente le clausole escludenti e la differenza tra il vincolo oggettivo della proposta negoziale (art. 80 del Codice degli Appalti) e il vincolo soggettivo di collegamento/interesse unico (art. 51). La sovrapposizione nelle offerte tecniche è stata considerata non sufficiente a integrare una causa escludente, in assenza di prova di “unico centro decisionale” o di condotte concertate vietate. È stato altresì escluso che ricorresse un obbligo dichiarativo ulteriore in capo a Todini circa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi o collegamento. La decisione consolida il principio della tassatività delle cause di esclusione e della loro interpretazione rigorosa a tutela della concorrenza e della chiarezza delle regole di gara.