Conferma dell'esclusione da gara d'appalto per gravi illeciti professionali e applicazione dei principi di discrezionalità della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da una cooperativa sociale contro la sentenza del TAR Lombardia che ne aveva confermato l'esclusione da una gara per la gestione di un asilo nido. L'esclusione era motivata dalla presenza di numerosi gravi illeciti professionali, tra cui sanzioni, penali e risoluzioni contrattuali avvenute in precedenti affidamenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello, confermando la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione dell'affidabilità degli operatori economici e la conformità della procedura ai principi di proporzionalità e contraddittorio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici, riconoscendo all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità degli operatori economici sulla base di gravi illeciti professionali, anche se consistenti in una pluralità di episodi minori. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il principio del contraddittorio è stato rispettato, anche se il termine per le controdeduzioni è stato inferiore ai dieci giorni previsti dalla legge 241/90, poiché il procedimento di gara è espressamente escluso da tale disciplina. La motivazione dell'esclusione è stata ritenuta adeguata e coerente con il principio di proporzionalità, anche alla luce del considerevole numero di inadempienze e sanzioni rilevate. La sentenza conferma che la ricorrenza di più fatti, anche di minore entità, può fondare il giudizio di inaffidabilità, specie in settori delicati e finanziati da risorse straordinarie come il PNRR. Viene inoltre riaffermata la legittimità della discrezionalità amministrativa sulle spese di giudizio e la non vincolatività dell'annotazione Anac o del casellario informatico per la decisione sulla affidabilità.



