18/08/2025

Legittimità dei requisiti tecnici particolarmente rigorosi nelle gare pubbliche: proporzionalità e discrezionalità della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la clausola del disciplinare di gara della Regione Calabria, la quale richiedeva la dimostrazione dell'esecuzione di almeno una fornitura analoga, negli ultimi tre anni, di importo pari almeno al 50% del valore del lotto. Tale requisito, contestato dalla società Formedical, è stato giudicato congruo e proporzionato alle esigenze della gara e non lesivo dei principi di concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, avendo la stazione appaltante ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione, purché motivati e funzionali all'interesse pubblico.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sul riconoscimento di ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante nella definizione dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, purché tali requisiti siano ragionevoli, proporzionati e giustificati dalle caratteristiche e dalla complessità dell'appalto. Nel caso in esame, il Consiglio ha ritenuto giustificato e conforme ai principi di legge e del diritto UE il requisito di aver già realizzato una fornitura analoga di valore significativo, in quanto funzionale ad assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione richiesta. La previsione di un requisito 'di punta' (almeno una fornitura di consistente valore) non è stata valutata irragionevole né eccessivamente restrittiva rispetto all'interesse pubblico perseguito, in quanto mira a selezionare operatori già esperti nella gestione di commesse di simile rilievo economico e tecnico. Non è stata inoltre ravvisata violazione del principio di proporzionalità, né della disciplina del Codice degli Appalti, specificamente quanto al numero minimo di contratti da dimostrare. Il giudice amministrativo può sindacare la scelta della PA solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, limiti che nel caso di specie non sono stati superati.