Esclusione da gara d'appalto e possibilità di estromissione di una mandante RTI per omissione di dichiarazione PNRR: limiti, presupposti e applicazione del soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello proposto da GPI S.p.A. e ha annullato gli atti di esclusione della stessa dalla gara indetta dalla Regione Toscana per l’affidamento di servizi sui sistemi informativi per le politiche del lavoro. L’esclusione era stata motivata dall’omessa dichiarazione di una mandante del RTI relativa all’impegno di assicurare una quota di occupazione giovanile e femminile, richiesta ai sensi della normativa sui contratti PNRR. Il Consiglio di Stato, pur ritenendo legittima la previsione dell’impegno e la sua non sanabilità tramite soccorso istruttorio, ha riconosciuto che il recesso della mandante priva del requisito costituiva una modifica soggettiva legittima ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti. Pertanto, il raggruppamento avrebbe dovuto essere ammesso a proseguire la procedura senza la mandante estromessa.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell’esclusione da una gara pubblica di un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) a causa della mancata dichiarazione di una mandante sull’impegno all’assunzione di quote minime di lavoratori giovani e donne, come richiesto per i contratti afferenti al PNRR. Il Consiglio di Stato conferma che: (a) l’impegno richiesto dall’art. 47 del d.l. 77/2021 è un elemento essenziale dell’offerta, pertanto la sua omissione non è sanabile con il soccorso istruttorio (art. 101 Codice degli Appalti); (b) l’articolo 10 del Codice non è violato, perché la clausola di esclusione discende direttamente dalla legge; (c) la responsabilità e il dovere di dichiarazione grava su ciascun componente del RTI; (d) la stazione appaltante aveva però errato nel non applicare l’art. 97 del Codice, che consente, nel caso di esclusione di una mandante per mancanza dei requisiti di partecipazione, la prosecuzione della gara da parte del raggruppamento al netto dell’impresa estromessa, se tempestivamente comunicata e senza alterare l’offerta. La sentenza distingue la fase di gara (in cui opera il requisito e la possibilità di modifica soggettiva del RTI) dalla fase esecutiva (in cui trovano applicazione le responsabilità solidali). L’esclusione definitiva dell’intero RTI è quindi annullata nella parte in cui non si è dato seguito alla comunicazione di estromissione/recesso della mandante carente del requisito.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10, che impone la tassatività delle cause di esclusione, è stato invocato dall’appellante per sostenere la nullità della clausola del disciplinare che prevede l’esclusione per omessa dichiarazione. La Sezione ha tuttavia statuito che la clausola di esclusione discende direttamente da una norma primaria (art. 47, d.l. 77/2021), e quindi risponde al principio di tassatività delle esclusioni, non risultando nulla né illegittima.
Ha disciplinato la competenza e i poteri del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e la possibilità per le stazioni appaltanti di organizzare i compiti di verifica della documentazione. La questione di legittimità delle previsioni regionali sulla competenza all'esclusione (dirigente vs RUP) è stata risolta affermando che la disciplina organizzativa adottata dalla Regione Toscana (attribuzione al Settore Contratti) è conforme all’art. 15, che consente modelli organizzativi differenziati, ferma la supervisione del RUP.
Ha fornito il quadro normativo della partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), specificando la solidarietà tra membri e le condizioni di partecipazione. Particolare rilievo è stato dato ai commi sulla possibilità di recesso di una mandante e sulle conseguenze dell’estromissione. Tuttavia, si chiarisce che la solidarietà riguarda la fase esecutiva e non può supplire all’omissione di un elemento essenziale dell’offerta in fase di gara.
È stato menzionato per evidenziare che la stazione appaltante si è conformata ai bandi tipo ANAC e che le regole di bando e le modalità dichiarative trovano il loro fondamento nelle disposizioni generali sulla formale preparazione delle gare pubbliche.
È la norma-chiave per la decisione finale. Stabilisce che se un componente di un RTI perde un requisito di partecipazione, il raggruppamento può proseguire la gara se provvede tempestivamente all’estromissione e la stazione appaltante valuta positivamente le misure adottate. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la carenza del requisito in capo a Data Pos Srl avrebbe dovuto comportare solo la sua esclusione, consentendo al restante RTI di continuare. La previsione del disciplinare e la prassi della stazione appaltante sono risultate in parte illegittime per non aver dato seguito a questa possibilità.
Ha disciplinato il soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato conferma che l’omissione dell’impegno dichiarativo sui contratti PNRR attiene a un elemento necessario dell’offerta e non è sanabile tramite soccorso istruttorio, nemmeno in presenza di un preteso errore materiale; il soccorso resta ammesso per carenze della sola documentazione amministrativa non afferente all’offerta.



