Consiglio di Stato: sui requisiti minimi inderogabili nell’appalto del servizio di igiene urbana e sul principio di tassatività delle clausole di esclusione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di una società esclusa dall'affidamento del servizio di igiene urbana e gestione rifiuti, riconoscendo la legittimità dell’esclusione di una concorrente che, nella propria offerta tecnica, aveva ridotto i passaggi minimi settimanali di raccolta dei rifiuti previsti dalla lex specialis. La decisione ribadisce che i requisiti minimi previsti nei documenti di gara devono essere rispettati inderogabilmente dagli operatori. Il principio di equivalenza non si applica a tali requisiti quantificati in maniera numerica (come il numero di raccolte settimanali), e una loro riduzione non può essere considerata miglioria. L’offerta che non li rispetta è da escludersi, senza che ciò contrasti con i principi di tassatività delle cause di esclusione o di massima partecipazione.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR, ha affermato che i requisiti tecnici minimi individuati dalla lex specialis di gara (in questo caso, il numero di passaggi settimanali per la raccolta dei rifiuti) sono vincolanti e non possono essere oggetto di deroga da parte degli offerenti, nemmeno in nome del principio del risultato o della fiducia. Il principio di equivalenza, che consente soluzioni alternative rispetto alle specifiche tecniche, non è applicabile a requisiti quantitativi, espressi in termini numerici, voluti come minimi inderogabili dall’amministrazione nella lex specialis. L’offerta tecnica che non rispetti tali minimi è irricevibile e va esclusa dalla procedura, perché si ha la mancanza di un elemento essenziale ai fini dell’accordo. Il Consiglio di Stato precisa che la tassatività delle cause di esclusione, sancita dal nuovo Codice degli Appalti, non si riferisce a requisiti minimi sostanziali, ma solo agli adempimenti formali relativi all’accesso alla gara. Nel caso concreto, l’esclusione della concorrente è pertanto legittima, perché non ha rispettato un requisito vincolante per l’amministrazione, e la decisione dell’ente appaltante non viola i principi di risultato, fiducia o la massima partecipazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che sancisce il principio del risultato, è stato invocato dalla concorrente esclusa per giustificare la propria offerta come orientata comunque a massimizzare gli obiettivi pubblici. Il Consiglio di Stato chiarisce però che il principio del risultato non può essere interpretato in senso antagonistico rispetto alla legalità: la realizzazione del risultato deve avvenire nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla lex specialis, che delineano il risultato atteso dall’amministrazione.
Il principio di fiducia tra amministrazione e operatori economici, codificato all’articolo 2, è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere una interpretazione favorevole della propria offerta. Il Consiglio di Stato sottolinea invece che la fiducia non giustifica il superamento dei paletti fissati dalla legge di gara, specie quando si tratta di requisiti minimi essenziali non suscettibili di deroga.
L’articolo 10, che disciplina la tassatività delle cause di esclusione, viene spiegato in sentenza chiarendo che la tassatività si applica soprattutto agli adempimenti formali. L’esclusione qui non deriva da una causa generica o non prevista, ma dalla mancata conformità ad un requisito tecnico essenziale, che la stazione appaltante può legittimamente fissare come condizione di partecipazione, in quanto attinente all’oggetto dell’appalto.
L’articolo 95, sulle cause di esclusione non automatica, viene indirettamente richiamato tra i motivi di ricorso e difesa: la sentenza ribadisce che esclusioni per inidoneità tecnica (mancanza del rispetto delle prescrizioni minime) sono distinte dalle cause 'non automatiche' di affidabilità/discrezionalità previste da questo articolo, trattandosi qui di una mancanza oggettiva di un requisito richiesto e non di una valutazione discrezionale della stazione appaltante.
L’articolo 96 regola la disciplina dell’esclusione. La sentenza ne applica il principio generale secondo cui l’operatore che non rispetta un requisito minimo richiesto dalla lex specialis è legittimamente escluso; l’esclusione non è una sanzione, ma un effetto della mancata conformità dell’offerta rispetto alle condizioni essenziali poste dalla stazione appaltante.
L’articolo 98 definisce l’illecito professionale grave che può portare all’esclusione. Nella sentenza viene richiamato tra i profili contestati, ma il Consiglio di Stato distingue l’ipotesi in cui l’esclusione derivi da comportamenti inaffidabili o illeciti da quella – come nel caso di specie – in cui l’esclusione è conseguenza diretta e oggettiva della mancata rispondenza dell’offerta alle caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis.



