18/12/2025
Art. 94

Regolarità contributiva e continuità dei requisiti di partecipazione nelle gare d’appalto: legittimità dell’aggiudicazione nonostante emissione di DURC negativo poi rettificato

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Consorzio Stabile Appaltitalia, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato infondata la contestazione circa la presunta irregolarità contributiva di Impresit Lavori S.p.A., società esecutrice indicata dal concorrente aggiudicatario. I giudici hanno ritenuto che la circostanza di un DURC negativo emesso nel corso della procedura sia stata frutto di una segnalazione erronea e che Impresit Lavori S.p.A. abbia invece mantenuto la regolarità contributiva senza soluzione di continuità durante tutto lo svolgimento della gara. Pertanto, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione non è mai venuto meno e l’esclusione dalla gara non era giustificata.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come Impresit Lavori S.p.A. avesse effettivamente adempiuto, nel periodo contestato, agli obblighi contributivi verso la Cassa Edile; il DURC negativo era dovuto a una errata segnalazione di crediti e non a un’inadempienza sostanziale. Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno ritenuto insussistente la violazione circa la continuità del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, rilevando che non vi era stato alcun reale intervallo di irregolarità impeditivo della partecipazione o dell’aggiudicazione ai sensi delle norme sugli appalti pubblici. Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’esclusione dell’operatore economico e l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 del d.lgs. 36/2023 viene richiamato in relazione alle cause di esclusione automatica dalle procedure di gara, tra cui rientra la grave irregolarità in materia di obblighi previdenziali e contributivi. La sentenza ha valutato se la situazione di Impresit Lavori S.p.A. rientrasse tra queste cause di esclusione. La decisione si è fondata sull’accertamento che la presunta irregolarità contributiva era inesistente e che non vi era stato alcun periodo effettivo di irregolarità, rendendo non applicabile la causa di esclusione prevista dalla norma.

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