Competenza professionale nella sottoscrizione dell’offerta tecnica e validità dell’aggiudicazione in una gara d’appalto lavori pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello presentati dal Consorzio Stabile Energos e dal Comune di Cancello ed Arnone, confermando la decisione del TAR Campania che aveva annullato l’aggiudicazione dei lavori pubblici per la realizzazione di una rete fognaria. Il TAR aveva rilevato che alcune migliorie progettuali, parte integrante dell’offerta tecnica, dovevano essere sottoscritte obbligatoriamente da un ingegnere, essendo di sua esclusiva competenza. Il Consorzio aveva invece fatto firmare tali elaborati da architetti. Il Consiglio di Stato ha confermato che, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria e interventi afferenti a reti fognarie, stradali ed impianti elettrici, la sottoscrizione da parte di un ingegnere era vincolante in base alla normativa vigente. È stato inoltre respinto il motivo relativo alla presunta indeterminatezza dell'offerta tecnica della società ricorrente Sicar s.r.l. e la censura sul danno curriculare.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato chiarisce che, per le opere di urbanizzazione primaria e quelle a carattere ingegneristico (come reti fognarie, impianti idraulici, elettrici e stradali), la legge riconosce una competenza esclusiva agli ingegneri, come previsto dal regolamento sulle professioni tecniche. La sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un architetto, in presenza di interventi che richiedono competenze ingegneristiche, è quindi causa di esclusione dell'offerta, come stabilito dalla lex specialis della gara e confermato dall'istruttoria tecnica svolta dal verificatore incaricato dal Consiglio di Stato. La sentenza evidenzia che non si trattava di semplici migliorie, ma di veri e propri interventi progettuali di carattere ingegneristico, per cui era richiesta la sottoscrizione di un ingegnere. Il Consiglio di Stato ha altresì escluso l’illegittimità delle previsioni della lex specialis, rilevando che non vi era un obbligo generalizzato, ma una richiesta vincolata alla natura degli interventi proposti. È stata inoltre giudicata infondata la tesi secondo cui l’offerta di Sicar s.r.l. fosse indeterminata o irregolare, ritenendo che il contenuto tecnico e negoziale fosse sufficientemente chiaro e che la valutazione della commissione fosse insindacabile, salvo manifesta illogicità. Infine, è stato confermato che il danno curriculare va rigorosamente provato e non può essere liquidato forfettariamente: la sentenza impugnata ha correttamente demandato al Comune la quantificazione in base a criteri documentali e oggettivi.
Collegamenti al Codice Appalti
La sentenza richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione, precisando che una clausola espulsiva (come quella relativa alla sottoscrizione dell’offerta tecnica) è legittima solo quando trova fondamento nella legge o nella natura delle prestazioni richieste. In questo caso, la richiesta che le migliorie di natura ingegneristica fossero sottoscritte da un ingegnere risponde al rispetto delle competenze professionali previsti dall’ordinamento e non introduce una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle consentite dal codice.
La sentenza si sofferma sulle cause di esclusione automatica e, pur non riscontrando alcun elemento tra quelli tipizzati (come condanne penali, violazioni fiscali, ecc.), sancisce che la violazione delle competenze professionali può determinare l’esclusione se la lex specialis lo prevede espressamente in relazione all’oggetto dell’appalto e alle qualità degli operatori economici. L’esclusione in questione non è automatica, ma deriva dalla verifica dell’assenza di un requisito tecnico-professionale essenziale.
L’articolo viene richiamato nella parte in cui si contesta la possibilità di escludere concorrenti per irregolarità rilevanti dell’offerta tecnica (es. offerta indeterminata, incompletezza tecnica, gravi illeciti professionali). Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che, nel caso esaminato, l'offerta di Sicar s.r.l. fosse sufficientemente determinata e trasparente, non vi fossero violazioni gravi né cause di esclusione ai sensi dell’art. 95, e che la valutazione della commissione rientrasse nella sua discrezionalità tecnica.



