18/12/2025

Accesso agli atti nelle gare pubbliche, segreti tecnici e bilanciamento degli interessi: l’annullamento dell’ordinanza che imponeva una ostensione estesa

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli di Brescia Mobilità e del RTI Manelli contro una precedente ordinanza del TAR Lombardia che aveva consentito un ampio accesso agli atti di gara a favore di Vezzola S.p.A., ha riformato tale decisione. La sentenza riconosce che la stazione appaltante aveva correttamente bilanciato, caso per caso, trasparenza e tutela dei segreti tecnico-commerciali, ostendendo solo la documentazione indispensabile e oscurando i documenti non rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, non richiesti dalla lex specialis e rappresentanti know-how aziendale. Non sussistendo il requisito di indispensabilità e in presenza di una adeguata tutela difensiva già resa possibile dai documenti ostesi, la domanda di ulteriore accesso è stata respinta, con compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato equilibrio tra il diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara pubblica e la tutela dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici. Secondo il Consiglio di Stato, il diritto di accesso difensivo non può considerarsi assoluto, ma richiede una valutazione proporzionata e caso per caso, come richiesto dalla più recente giurisprudenza nazionale ed europea e dalla disciplina di settore, anche alla luce delle direttive UE e delle procedure di infrazione attivate dalla Commissione europea contro la disciplina italiana. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva già osteso la documentazione essenziale e riferibile ai criteri valutati, mentre aveva legittimamente escluso dall’accesso quegli allegati tecnici innovativi e non prescritti dal bando, in quanto rappresentativi di know-how meritevole di tutela. Ciò ha reso insussistente l’indispensabilità giuridica per l’accesso integrale richiesta da Vezzola, che aveva già ricevuto i documenti necessari per un’adeguata tutela delle proprie ragioni in giudizio. Viene dunque riconfermata la necessità di un puntuale bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, riformando la pronuncia di primo grado che aveva invece valorizzato genericamente la prevalenza del diritto di accesso.