Gara d'appalto per spiagge libere: responsabilità risarcitoria del Comune per illegittima aggiudicazione e tutela dell'affidamento del concorrente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da Marco Tinari contro la sentenza del TAR Abruzzo, riconoscendo il diritto dell'appellante al risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di un lotto di spiaggia libera a causa di un'illegittima esclusione di un altro concorrente. Tinari, inizialmente aggiudicatario illegittimo del lotto 1, fu poi escluso dal lotto 2 per il vincolo di aggiudicazione imposto dalla lex specialis. A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione di lotto 1, Tinari ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per la perdita dell'aggiudicazione di lotto 2 e le spese sostenute per il lotto 1. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione e ordinato la liquidazione del danno secondo criteri documentali e proporzionali indicati in motivazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta individuazione della responsabilità amministrativa della Pubblica Amministrazione per l'illegittima esclusione di un concorrente dalla gara (Arci), che ha comportato l'assegnazione del lotto 1 a Tinari e, per effetto della regola 'un solo lotto a concorrente', la sua esclusione dal lotto 2 che avrebbe di fatto ottenuto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il mancato esercizio di ricorsi incidentali o autonomi contro l'aggiudicazione del lotto 2 non interrompe il nesso causale tra l'azione illegittima dell'amministrazione e il danno subito da Tinari, in quanto la condotta lesiva si è compiuta nella gara del lotto 1 e la disciplina della gara precludeva a Tinari ogni facoltà di rimediare processualmente. La responsabilità risarcitoria della P.A. è qui inquadrata in un modello speciale, oggettivo, proprio delle procedure ad evidenza pubblica (appalti), in cui il danno da perdita di chances e affidamento è risarcibile quando ingenerato da provvedimenti illegittimi e l’agire dell’Amministrazione abbia leso la ragionevole aspettativa del privato. Al danneggiato è riconosciuto il risarcimento del lucro cessante per la mancata gestione del lotto e delle spese sostenute per il lotto illegittimamente aggiudicato, da quantificarsi su base documentale e con decurtazioni relative al godimento materiale dell'oggetto dell’appalto. La sentenza afferma infine la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per risarcimenti in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.



