Obbligo di chiarezza nella lex specialis e attivazione del soccorso istruttorio in caso di ambiguità nella formulazione delle offerte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’esclusione di Romeo Gestioni S.p.A. da una gara pubblica indetta dal Parco Archeologico di Pompei. L’esclusione era stata motivata dalla presunta erronea formulazione dell’offerta economica rispetto ai costi della manodopera. La sentenza riconosce che la disciplina di gara era ambigua e afferma che, in presenza di simili incertezze, la stazione appaltante non poteva escludere l’operatore ma doveva attivare il soccorso istruttorio per chiarire l’offerta. L’appello proposto dalle altre imprese concorrenti è stato quindi respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ruota intorno all’interpretazione delle regole di gara che presentavano ambiguità in merito alla possibilità di ribassare o meno i costi della manodopera. Il Consiglio di Stato sancisce che, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dall’Adunanza Plenaria, i documenti di gara devono essere chiari ed univoci. In caso contrario, non si può pretendere che sia l’operatore economico, ricorrendo a complesse interpretazioni, a colmare le lacune o risolvere incertezze a proprio rischio. L’operatore non deve subire conseguenze pregiudizievoli per errori indotti da ambiguità non imputabili. In queste situazioni vige l’obbligo per la stazione appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio: occorre interpellare l’operatore per le dovute precisazioni prima di adottare misure espulsive. La sentenza richiama e applica i principi di buona fede, tutela dell’affidamento, trasparenza e parità di trattamento, evidenziando l’illegittimità di una esclusione basata su una lex specialis oscura o contraddittoria. La decisione ribadisce che l’onere della chiarezza è in capo all’Amministrazione e che il soccorso istruttorio va attivato in presenza di incertezze, garantendo così una corretta e leale competizione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5 viene richiamato per sottolineare che le parti della procedura di gara devono agire secondo buona fede, tutela dell’affidamento e correttezza. In particolare, il Collegio evidenzia che l’operatore economico non deve subire svantaggi per comportamenti e regole ambigue non a lui imputabili, e che l’onere della chiarezza e della trasparenza grava sull’Amministrazione. Viene così rafforzato il dovere amministrativo di fornire regole chiare e di non penalizzare errori indotti da incertezze della lex specialis.
L’articolo viene citato in relazione ai contenuti della progettazione e, nello specifico, all’inclusione e trattazione dei costi della manodopera nei documenti di gara. La sentenza sottolinea come la disposizione di gara (Capitolato) facesse riferimento all’art. 41 in maniera contraddittoria, alimentando la confusione sulla sorte dei costi della manodopera e l’applicabilità del ribasso.
L’articolo disciplina il soccorso istruttorio, cioè il meccanismo che consente agli operatori economici di chiarire o integrare la documentazione presentata in gara. Il Consiglio di Stato afferma che, in presenza di offerte viziate da errori riconducibili ad ambiguità della lex specialis, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, accertando le reali intenzioni dell’offerente prima di escluderlo dalla procedura.
L’articolo 108 impone che i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza siano chiaramente indicati nelle offerte, come presupposto di trasparenza e parità di trattamento. La sentenza esamina come la mancata chiarezza nella disciplina di gara su questo aspetto abbia generato l’equivoco, impedendo agli operatori di conformarsi con sicurezza alle disposizioni normative e alle regole di gara, e precludendo una legittima esclusione senza prima un chiarimento mediante soccorso istruttorio.



