Equivalenza delle tutele ex art. 11 Codice degli Appalti e limiti all’impegno unilaterale dell’operatore economico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Oikos Servizi S.r.l., annullando l'aggiudicazione in favore di Vosma Cooperativa Sociale per la gestione dei servizi balneari della spiaggia La Pelosa. La decisione è stata motivata dal fatto che l'equivalenza delle tutele tra contratti collettivi prevista dall’art. 11 del Codice degli Appalti non può essere colmata da una mera dichiarazione unilaterale dell’operatore economico (come un superminimo o un’indennità aggiuntiva), ma deve risultare da clausole effettive dei contratti collettivi stessi. Il subentro della ricorrente è stato differito al termine della stagione balneare in corso.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nel settore degli appalti pubblici, un’impresa può proporre l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante solo se questo garantisce effettivamente tutele equivalenti ai lavoratori. Tali tutele devono essere contenute all’interno dello stesso contratto collettivo e non possono essere assicurate da un semplice impegno unilaterale dell’operatore economico (es. superminimo non assorbibile o indennità extra promessa dall’aggiudicataria). Motivazione centrale è la necessità di garantire protezione reale e predeterminabile ai lavoratori, evitando manovre elusorie della concorrenza e senza coinvolgimento delle parti sociali. La stazione appaltante, avendo ritenuto legittima la dichiarazione unilaterale di Vosma, ha errato nel giudizio di equivalenza e dunque l’aggiudicazione è stata annullata. Tuttavia, per ragioni di opportunità legate alla stagione balneare, il subentro della ricorrente avverrà solo dopo la stagione 2026.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 100, sui requisiti di ordine speciale, è stato richiamato nel motivo di appello per contestare la correttezza della qualificazione e della selezione dell’aggiudicataria in relazione all’idoneità professionale e alla corrispondenza con quanto richiesto dal disciplinare di gara. Tuttavia, la decisione del Consiglio di Stato si è concentrata principalmente su art. 11 e sulla questione dell’equivalenza delle tutele, senza motivare in dettaglio specifici profili applicativi dell’art. 100 nella parte dispositiva.



