19/08/2025

Rigetto dell’Appello sull’Affidamento dei Servizi di Gestione Asili Nido del Comune di Napoli: Esame dei Requisiti di Idoneità Professionale, Avvalimento, Collegamento tra Concorrenti e Criteri Ambientali Minimi

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale contro la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l’aggiudicazione a un raggruppamento concorrente della gestione di nidi e micronidi comunali del Comune di Napoli. L’appellante contestava la legittimità dell’aggiudicazione per presunta carenza di idoneità professionale della mandante Agorà, per invalidità del contratto di avvalimento, per collegamento tra più concorrenti su diversi lotti, per l’assenza di criteri ambientali minimi (CAM) nella gara e per l’assenza d’impegno contabile nella determina a contrarre. Il Consiglio di Stato ha reputato tutte le censure infondate o inammissibili, confermando la regolarità della procedura e la legittimità degli atti di gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, ai sensi dell’art. 100 del Codice degli appalti, il requisito di idoneità professionale richiesto per partecipare alla gara è soddisfatto da un’iscrizione camerale coerente e pertinente, non necessariamente identica, all’oggetto dell’appalto. La cooperativa Agorà è risultata idonea in quanto la sua attività, come da CCIAA, è compatibile con i servizi dell’appalto. Il contratto di avvalimento stipulato dalla mandante Agorà con Anchise Cooperativa Sociale era conforme, specificando in modo sufficiente risorse umane e materiali. Sul presunto collegamento tra concorrenti, la nuova disciplina (art. 95, comma 1, lett. d) richiede la prova di accordi specifici e gravi indizi, non semplici rapporti di amministrazione o similari. Gli indizi allegati dall’appellante non possedevano tali caratteristiche e la norma di esclusione opera solo per il singolo lotto, non per l’intera gara plurilotto. Quanto all’obbligo di inserimento dei CAM (art. 57), il Consiglio ha osservato che non si applicano ai servizi di gestione degli asili nido oggetto della gara, e comunque i servizi accessori sono appaltati a soggetti distinti. Infine, l’eccezione sull’impegno contabile era inammissibile poiché la lesione potenziale sarebbe stata a carico dell’aggiudicatario, non dell’appellante. L’appello è stato dunque respinto, con condanna alle spese.