19/08/2025

Esclusione da gara per difformità dell’offerta e verifica di anomalia: la fornitura delle licenze software e i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Copyworld S.p.A., confermando la legittimità della sua esclusione da una gara pubblica per la fornitura di apparecchiature informatiche, in quanto l’offerta non prevedeva la fornitura delle licenze software Microsoft Office 365 come richiesto dalla lex specialis. La sentenza ha ribadito che le clausole di gara devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e che è nella discrezionalità della stazione appaltante valutare l’anomalia delle offerte. Sono state altresì respinte le censure procedurali proposte contro l’aggiudicazione alla concorrente R1 S.p.A.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’offerta di Copyworld era difforme dai requisiti richiesti dalle regole di gara, in particolare dagli articoli 5 e 9 del capitolato tecnico che imponevano espressamente la fornitura di licenze software Microsoft Office 365 non OEM per ciascun device fornito. La mera installazione del software senza fornitura della licenza integra una violazione delle condizioni di gara, giustificando l’esclusione dell’operatore economico. La sentenza afferma che il criterio ermeneutico da applicare alle regole della gara pubblica è il senso letterale delle stesse, non potendo prevalere interpretazioni sistematiche o valutazioni sulla congruità economica dell’importo a base d’asta, soprattutto se l’operatore, pur ritenendolo insufficiente, ha comunque presentato l’offerta. La decisione ha inoltre chiarito i poteri del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della commissione giudicatrice in sede di esclusione, e la discrezionalità dell’amministrazione nella verifica dell’anomalia delle offerte. Il Consiglio di Stato rigetta anche i motivi relativi ai presunti vizi dell’aggiudicazione a R1 S.p.A.: la mancata verifica di anomalia e la tardività nella presentazione di integrazioni non configurano cause di esclusione automatica, in assenza di sanzione espressamente prevista dalla legge di gara o dall’art. 101, comma terzo, del Codice degli Appalti. L’appello incidentale di R1 è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.