Esclusione per inattendibilità dell’offerta nell’appalto SEA Linate e Malpensa: Gencantieri sconfitta in Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di Gencantieri S.p.A. come aggiudicataria della gara indetta da SEA per il servizio di esercizio e manutenzione negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. L’offerta di Gencantieri è risultata inattendibile e anormalmente bassa sotto diversi profili, in particolare per la mancata indicazione separata e la sottostima del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali dei CCNL applicabili, oltre all’insufficiente copertura dei costi del personale previsto per la struttura organizzativa dedicata all’appalto. Sono state respinte le censure proposte da Gencantieri, mentre sono state accolte, nei limiti, quelle incidentali di Pizzarotti, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione e ponendo le spese a carico di Gencantieri e SEA.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende le mosse dai principi consolidati che governano la verifica delle offerte sospettate di anomalia negli appalti pubblici: il giudizio sull’anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, si traduce nella verifica se l’offerta, nella sua globalità, sia sostenibile e affidabile. Tuttavia, in presenza di uno scostamento ingiustificato rispetto ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali per il personale da impiegare, vi è causa autonoma di esclusione. Nel caso di specie, la relazione del verificatore nominato dal Consiglio di Stato ha accertato che l’offerta di Gencantieri presentava una sottostima del costo della manodopera, sia per le attività riconducibili al CCNL Metalmeccanici che a quello Edilizia, senza giustificazioni ammissibili; inoltre, il costo dedicato alle cinque figure apicali richieste contrattualmente era stato assorbito in modo generico nelle spese generali e risultava comunque sottodimensionato rispetto ai livelli richiesti. La sentenza precisa che una riduzione dei valori tabellari può essere ammessa solo in caso di adeguata motivazione, che in questo caso manca. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha respinto l’appello di Gencantieri, accolto parzialmente quello incidentale di Pizzarotti, e confermato la sentenza di primo grado, chiarendo che l’inattendibilità dell’offerta era tale da giustificare l’esclusione, con condanna alle spese in solido tra Gencantieri e SEA.



