19/09/2025
Art. 108

Esclusione da Gara d’Appalto per Non Conformità Tecnica: Prevalenza della Lex Specialis e Distinzione tra Filtrazione e Adsorbimento nella Rimozione di Citochine

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di ESTAR contro la sentenza del TAR Toscana che aveva annullato l'esclusione della società Vantive S.r.l. dalla gara d’appalto per la fornitura di apparecchiature destinate alla rimozione di citochine in pazienti dialitici acuti. La decisione del TAR era fondata sull’equiparazione tra le tecniche di filtrazione e adsorbimento. Il Consiglio di Stato, invece, ha stabilito che il sistema proposto da Vantive non soddisfaceva il requisito essenziale della gara (rimozione tramite filtrazione), essendo la rimozione di citochine nel prodotto offerto principalmente dovuta ad adsorbimento. Ha inoltre escluso che vi fosse una motivazione postuma da parte della Commissione di gara. Per questi motivi il ricorso di primo grado è stato respinto e la sentenza del TAR riformata.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha esaminato la differenza tecnico-scientifica tra filtrazione e adsorbimento, chiarendo che, secondo la lex specialis di gara, solo la rimozione delle citochine con tecnica di filtrazione (con membrana ad alto cut-off) era rilevante per il lotto oggetto di affidamento. Sebbene il filtro offerto da Vantive assicurasse la rimozione delle citochine, la modalità prevalente era quella dell’adsorbimento, tecnica riservata dal capitolato ad altro lotto e non sufficiente a soddisfare le condizioni richieste per il lotto di interesse. Il Collegio ha ribadito che il rispetto rigoroso della lex specialis di gara e il principio di legalità devono prevalere sul generico principio del risultato. La motivazione integrativa prodotta dalla Commissione in giudizio è stata ritenuta una mera esplicitazione del contenuto già esistente negli atti amministrativi, quindi non una motivazione postuma illegittima. La pronuncia riafferma che le offerte devono conformarsi puntualmente alle prescrizioni tecniche dei documenti di gara e che non è ammissibile interpretare in modo estensivo i requisiti tecnici individuati dalla stazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è stato applicato per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto per il lotto oggetto di gara. La sentenza richiama i criteri di aggiudicazione statuendo che la valutazione tecnica dell’offerta debba strettamente attenersi ai requisiti specifici e alle modalità operative previste dai documenti di gara, escludendo offerte non conformi alla lex specialis anche se dotate di qualità intrinseche. L’articolo 108, quindi, legittima e rafforza la posizione della stazione appaltante nel richiedere non solo il raggiungimento del risultato ma anche il rispetto formale e sostanziale delle condizioni fissate nel bando e nel capitolato.

Articoli di riferimento