19/09/2025

Esclusione dalla gara d’appalto per tardivo pagamento contributo ANAC: legittimità del soccorso istruttorio e effetti dell’inversione procedimentale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR che aveva annullato l’esclusione dalla gara della società Ecosistem s.r.l. da parte del Comune di Caserta per il tardivo pagamento del contributo ANAC. La sentenza chiarisce che, alla luce della più recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, il pagamento del contributo ANAC costituisce una condizione estrinseca e può essere sanato tramite soccorso istruttorio, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, purché ciò avvenga entro la fase di verifica amministrativa secondo la procedura di gara adottata (inversione procedimentale compresa). L’appello della società aggiudicataria Di Gennaro s.p.a. viene respinto e le spese di giudizio del grado sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha confermato che il pagamento del contributo ANAC non rappresenta un requisito di partecipazione ma una condizione di ammissibilità dell’offerta, la cui regolarizzazione può avvenire tramite soccorso istruttorio anche dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, purché prima della valutazione della documentazione amministrativa. La Commissione di gara aveva erroneamente ristretto il soccorso istruttorio esclusivamente al deposito della ricevuta, senza ammettere la possibilità di sanare con il pagamento stesso. La sentenza si fonda, tra le altre, sulla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 6/2025, che distingue la natura del contributo ANAC dai requisiti di partecipazione e consente la sanatoria tramite soccorso istruttorio. La giurisprudenza più recente, applicata anche in caso di inversione procedimentale, impone esclusione solo qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine assegnato con il soccorso istruttorio, non già per un semplice ritardo rispetto alla scadenza delle offerte. La decisione sottolinea inoltre la discrezionalità sulle spese di lite e la non sindacabilità della relativa valutazione da parte del giudice d’appello salvo casi di manifesta abnormità. L’appello della società Di Gennaro è respinto e le spese del grado sono compensate.