Legittima l'ammissione di società commerciali alla gara per servizi di elaborazione paghe: prevale la tutela della concorrenza sull'estensione della riserva ordinistica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Inaz Pro S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per i servizi di elaborazione buste paga ad Intelco Italia Informatica S.r.l., confermando la sentenza di primo grado. Il ricorso lamentava la mancata esclusione della società aggiudicataria, non iscritta all’albo dei consulenti del lavoro, e la presunta anomalia dell’offerta economica. Il Consiglio ha ritenuto sia legittima l’ammissione delle società commerciali a gare di questo tipo purché gli adempimenti riservati siano espletati da professionisti abilitati. Ha inoltre confermato che il giudizio sulla congruità dell’offerta è prerogativa discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per profili di manifesta irragionevolezza o errore.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione della normativa che riserva alcune attività professionali (come gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza) ai consulenti iscritti all’albo, ma consente alle società commerciali di partecipare alle gare per servizi di payroll laddove queste attività siano strumentali e accessorie e vengano comunque svolte, nella fase esecutiva, da professionisti abilitati. Il Consiglio di Stato ha valorizzato il principio del favor partecipationis e della concorrenza nell’accesso alle commesse pubbliche, ritenendo sproporzionata una preclusione automatica delle società commerciali e sufficiente, ai fini della tutela degli interessi protetti, la presenza di professionisti abilitati. Sull’anomalia dell’offerta, la sentenza ribadisce il limite al sindacato del giudice amministrativo, limitato ai vizi macroscopici nella valutazione dell’amministrazione. In assenza di tali vizi, l’offerta dell’aggiudicataria è da considerarsi congrua.



