Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. ---/2026: Inammissibilità dell’appello sulle istanze di oscuramento delle offerte dopo l’ostensione integrale degli atti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Alstom Ferroviaria S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte di RFI, dell’istanza di oscuramento di larga parte dell’offerta tecnica ed economica nell’ambito di una gara pubblica. Secondo il Consiglio di Stato, la sopravvenuta ostensione integrale degli atti oggetto di oscuramento dopo la pronuncia del primo grado rende ormai insussistente l’interesse all’azione, non giustificando l’accertamento di merito nemmeno riguardo a future ripercussioni o azioni risarcitorie. Nel merito, si conferma che l’istanza di oscuramento deve essere specificamente motivata e comprovata già nella fase procedimentale. La semplice dichiarazione omnicomprensiva non consente la deroga al principio di piena pubblicità e trasparenza degli atti di gara, a garanzia della concorrenza.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello di Alstom Ferroviaria S.p.A. contro il TAR Lazio, ha rilevato che, dopo la sentenza di primo grado, la Stazione Appaltante (RFI) ha dato integrale ostensione dei documenti oggetto di istanza di oscuramento. Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, non sopravvive l’interesse ad ottenere una pronuncia sul merito dell’oscuramento, visto che le informazioni sono ormai state rese pubbliche, precludendo effetti conformativi o utilità concreta per il ricorrente. Anche le argomentazioni di Alstom sull’interesse strumentale, sulla possibilità di azioni risarcitorie o su future procedure sono state respinte: l’interesse al ricorso deve essere attuale e concreto, non meramente potenziale o riferito a possibili effetti futuri, in linea con i principi costituzionali che regolano la giurisdizione amministrativa. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ribadito che la tutela del segreto tecnico-commerciale (art. 35 d.lgs. 36/2023) richiede una dichiarazione “motivata e comprovata” già in sede di istanza, non essendo sufficiente una generica affermazione. Inoltre, l’eccezionale rito accelerato per l’impugnazione dei provvedimenti di oscuramento (art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023) è giustificato solo fino a che l’ostensione non sia avvenuta, posto che successivamente non è più possibile garantire la riservatezza richiesta.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato, tra i motivi di ricorso, per sostenere la violazione dei principi fondamentali (tra cui concorrenza, trasparenza e proporzionalità) da parte della stazione appaltante nei procedimenti di accesso agli atti e tutela della riservatezza, a sostegno della richiesta di oscuramento; tuttavia, il Consiglio di Stato ribadisce la prevalenza della piena pubblicità salvo comprovato segreto.
L'articolo sottende il contesto di gestione documentale e verifica digitale delle offerte (fascicolo virtuale), ma non ha un’applicazione diretta nella decisione: viene evocato tra i principi di trasparenza e documentazione digitale richiamati nelle argomentazioni di parte, senza però incidere sulla ratio decidendi.
È la norma centrale applicata: stabilisce che il diritto di accesso agli atti può essere limitato solo per segreti tecnici o commerciali, ma solo se l’istanza di oscuramento è motivata e comprovata specificamente dall’operatore economico. Il Consiglio di Stato conferma che la richiesta di Alstom, priva di esaustiva motivazione e relative prove, non soddisfa tali requisiti e dunque non giustifica la deroga alla pubblicità.
Regola il procedimento accelerato di impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento degli atti di gara. Il Consiglio di Stato indica che tale rito ha senso solo prima dell’avvenuta ostensione dei documenti, e una volta che l’accesso integrale sia stato concesso, il ricorso diventa inammissibile. Viene inoltre ribadita la necessità che la motivazione e la documentazione a supporto della riservatezza siano offerte nella fase procedimentale e non solo processuale.
Viene genericamente citato tra i motivi di ricorso a proposito della tutela della specificità progettuale e della qualità delle offerte, ma non ha rilievo decisivo ai fini della decisione sulla segretezza o sull’accesso agli atti.
Disciplina le comunicazioni di aggiudicazione e la possibilità di omettere informazioni la cui diffusione possa danneggiare interessi commerciali. Viene infatti richiamato come base normativa delle comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, comprese le decisioni sulle richieste di oscuramento.
Viene menzionato tra i motivi di ricorso (in materia di esclusione dei raggruppamenti), ma non viene applicato nella parte motiva, in quanto estraneo alla questione centrale dell’accesso e oscuramento dei documenti di gara.
Disciplina il soccorso istruttorio, invocato da Alstom per sostenere che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare chiarimenti sull’istanza di oscuramento. La sentenza esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio alle offerte tecniche/economiche e alle istanze di oscuramento, ribadendo che l’onere motivazionale grava integralmente sull’operatore già in sede procedimentale.
Richiamato genericamente tra i motivi d’appello in relazione alle modalità di pubblicità e comunicazione delle aggiudicazioni, ma senza impatto diretto sulla ratio decidendi, che si incentra invece sull’inammissibilità per sopravvenuta ostensione e sulla corretta applicazione degli articoli 35 e 36.



