20/05/2026

Revisione prezzi straordinaria e obblighi di copertura nei lavori pubblici per emergenza COVID/Ucraina – Rigetto dell’appello del Comune di Castel del Piano

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del Comune di Castel del Piano, confermando la decisione del TAR Toscana che aveva accolto la richiesta della ditta Rossi Marcello per la revisione straordinaria dei prezzi prevista dall’art. 26 del D.L. 50/2022. La ditta aveva presentato l’offerta e realizzato i lavori nei termini stabiliti dalla normativa emergenziale dovuta all’incremento eccezionale dei prezzi delle materie prime. Il Comune aveva negato il diritto sostenendo l’avvenuto adeguamento dei prezzi, la mancanza di risorse finanziarie e presunte violazioni di principi contabili, ma la sentenza ha confermato che la normativa attributiva della revisione prezzi imponeva all’ente sia la ricerca di risorse proprie sia la richiesta di fondi statali in caso di necessità. L’appello è stato rigettato con la precisazione che spettano alla ditta solo gli interessi moratori e non la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’interpretazione delle norme straordinarie adottate in seguito alla crisi pandemica e al conflitto in Ucraina che hanno causato un incremento eccezionale dei costi delle materie prime nei contratti pubblici di lavori. Il Consiglio di Stato ha chiarito che: 1) la revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 D.L. 50/2022 opera in deroga ai principi generali del Codice degli Appalti e alle clausole contrattuali, limitatamente alle offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavorazioni eseguite/contabilizzate nel 2022; 2) l'attivazione della revisione prezzi non può essere negata per carenza di copertura finanziaria, poiché la legge indica precisi meccanismi per la ricerca di risorse, inclusa la possibilità di accedere a fondi centrali in caso di insufficienza dei fondi propri dell’ente; 3) il Comune non ha mai dimostrato di aver attivato tali meccanismi e la sua inerzia non può danneggiare la ditta. Infine, la sentenza sul punto della rivalutazione monetaria richiama la giurisprudenza civile, escludendola in assenza di prova di maggior danno. Così il Consiglio di Stato, respingendo integralmente i motivi d’appello, conferma il diritto della ditta alla revisione prezzi straordinaria e agli interessi moratori, ma non alla rivalutazione.