Validità della certificazione di parità di genere e disponibilità mezzi nelle gare pubbliche: rigetto ricorso su aggiudicazione appalto servizi stradali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso di una società partecipante contro l’aggiudicazione di una gara relativa al servizio di pronto intervento stradale e ripristino ambientale. L’appellante aveva contestato, da un lato, la validità della certificazione presentata dall’aggiudicataria ai fini della parità di genere e, dall’altro, la reale disponibilità di mezzi dichiarati in offerta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la certificazione era valida ai fini di gara in quanto rilasciata da un organismo regolarmente accreditato alla data richiesta e che la stazione appaltante ha correttamente valutato la disponibilità dei mezzi, non imponendo l’immediato possesso materiale ma la messa a disposizione secondo le regole di gara. L’appello principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la legittimità dell’aggiudicazione di una gara pubblica e valuta le doglianze circa la validità della certificazione per la parità di genere e la dichiarata disponibilità dei veicoli tecnici. Il Consiglio di Stato chiarisce che la certificazione prodotta dall’aggiudicataria è pienamente conforme alle previsioni della lex specialis e della normativa di settore, anche se l’accreditamento dell’ente certificatore è intervenuto poco prima della scadenza per la presentazione delle offerte. In merito ai mezzi dichiarati disponibili, il disciplinare di gara non imponeva quale requisito l’attuale possesso, ma la possibilità di mettere a disposizione i veicoli per il servizio offerto, essendo idonee le dichiarazioni e i contratti di comodato esibiti. La decisione ribadisce il principio del possesso sostanziale dei requisiti e la centralità del rispetto delle regole di gara e delle disposizioni del Codice degli appalti in materia di verifica dei requisiti e di validità delle certificazioni. L’appello incidentale assume rilievo solo in caso di accoglimento di quello principale, risultando pertanto improcedibile per carenza di interesse.



