Affidamento in project financing del porto turistico di Lavagna: legittimità della procedura e termine di impugnazione – conferma dell’irricevibilità del ricorso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello dell’Associazione Marina d’Europa e di Roberto D’Alesio avverso la sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso contro il bando e gli atti relativi alla procedura di project financing per la concessione e la gestione del porto turistico di Lavagna. Secondo il Consiglio di Stato la procedura si configura come una gara disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), soggetta al rito speciale dei contratti pubblici e al termine decadenziale di 30 giorni ex art. 120 c.p.a. I motivi di appello, anche in riferimento alla pretesa natura meramente demaniale dell’affidamento e alla richiesta di rimessione in termini, sono stati considerati infondati. La sentenza conferma la correttezza dell’applicazione della normativa e dell’iter procedurale da parte della stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla qualificazione della procedura impugnata come project financing ex art. 193 d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto non solo il rilascio di una concessione demaniale ma anche l’esecuzione di lavori e la gestione del porto turistico, secondo lo schema tipico di partenariato pubblico-privato previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Ne deriva l’applicazione del rito e dei termini speciali propri delle gare pubbliche (30 giorni dalla pubblicazione del bando). Il Consiglio ha escluso l’ammissibilità della rimessione in termini per errore scusabile, osservando che non vi erano ragioni di incertezza normativa né impedimenti di fatto idonei a giustificarla. Inoltre, la doglianza sulla presunta violazione del contraddittorio e delle regole processuali è stata ritenuta infondata per la regolarità del procedimento seguito dal Tar, come pure tutte le ulteriori censure di merito (vizi del bando, carenza di legittimazione, presunte violazioni di norme ambientali e dei principi di concorrenza e trasparenza). La sentenza ribadisce che, quando una procedura, pur avente ad oggetto anche beni demaniali, è strutturata interamente secondo il modello del project financing disciplinato dal Codice degli appalti, deve essere trattata come gara pubblica sotto tutti i profili, inclusi quelli processuali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è stato richiamato nel disciplinare di gara per giustificare la scelta della procedura aperta, che ammette la partecipazione di qualsiasi operatore economico. Tale scelta sostiene la natura concorrenziale e pubblica della procedura, a conferma dell’inquadramento nell’ambito delle procedure evidenziali regolate dal Codice degli appalti, e quindi l’applicabilità della disciplina speciale processuale.
L’articolo 193 disciplina la procedura di affidamento in project financing che costituisce il fondamento della gara impugnata. La sentenza conferma che la gara, avendo ad oggetto una concessione connessa anche a lavori di riqualificazione/gestione e non una mera concessione demaniale, ricade pienamente nell’ambito applicativo dell’art. 193 d.lgs. 36/2023. Questo giustifica sia la struttura della gara sia l’applicazione del termine di impugnazione di 30 giorni tipico delle procedure di affidamento di concessione disciplinate dal Codice degli appalti.



