Esclusione per incertezza e mancata coerenza dell’offerta economica in appalto pubblico: prevalenza dell’interpretazione della lex specialis e limiti alla rinnovazione dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Laghetto Conglomerati s.r.l. contro la Provincia di Frosinone, confermando l’esclusione della società dalla gara per l’accordo quadro di lavori e servizi stradali. La decisione si fonda sulla constatazione che l’offerta economica presentata era incerta e non conforme alle regole di gara, poiché Laghetto aveva indicato un importo ribassato su un valore massimo diverso da quello previsto dalla lex specialis e in modo incoerente rispetto alle migliorie offerte. La stazione appaltante poteva legittimamente escludere l’offerta per mancanza di serietà e determinazione, e la pluralità di riferimenti nei documenti di gara non giustifica una diversa interpretazione o l’annullamento della gara, in assenza di tempestive impugnazioni sulle clausole della lex specialis.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato i motivi di ricorso di Laghetto Conglomerati, ha stabilito che l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara era legittima. L’offerta di Laghetto era infatti formulata in modo non conforme ai parametri fissati dalla legge di gara, in particolare riguardo l’importo a cui applicare il ribasso percentuale (8.600.000 euro per il quadriennio, invece dell’importo massimo di circa 13.975.000 euro). L’offerta risultava anche incerta perché non era chiaro a quale periodo si riferissero i ribassi e l’incidenza delle migliorie. Il Consiglio precisa che spetta ai partecipanti assicurarsi della chiarezza della lex specialis impugnandola tempestivamente in caso di dubbio; il chiarimento fornito dalla stazione appaltante, in assenza di conflitto con la legge di gara, svolge solo funzione interpretativa. Il principio di serietà e determinatezza dell’offerta economica, fondamentale nelle gare pubbliche, impone l’esclusione di offerte non chiare o 'al rialzo'. Il Collegio ha infine compensato le spese per la particolarità della vicenda.



