Diniego del rating di legalità a seguito di sentenza di patteggiamento: equiparazione, proporzionalità e rapporto con la partecipazione agli appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una società a cui era stato negato il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la presenza, a carico del socio amministratore, di una sentenza di patteggiamento per reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. La società sosteneva che il diniego violasse la riforma Cartabia, che esclude l’equiparazione del patteggiamento alla condanna penale ai fini extrapenali, nonché il principio di proporzionalità e che il regolamento dell’AGCM fosse illegittimo dopo la riforma. Il Consiglio di Stato ha confermato che il rating di legalità è un istituto premiale, con presupposti più stringenti rispetto a quelli per la partecipazione agli appalti pubblici, e che il regolamento impugnato non realizza un’equiparazione ma permette una valutazione autonoma della sentenza di patteggiamento come indice di minore affidabilità dell’impresa.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ribadisce che il rating di legalità costituisce una misura premiale per imprese particolarmente affidabili e trasparenti, che consente benefici nell’accesso al credito e nelle procedure pubbliche. Il Consiglio di Stato ha escluso che il regolamento dell’AGCM costituisca un’illegittima equiparazione tra sentenza di patteggiamento e di condanna, sottolineando che la prima può essere considerata comunque fatto rilevante per valutare l’affidabilità aziendale nelle logiche premiali, senza che ciò implichi un accertamento pieno del fatto di reato. Il Collegio ha inoltre chiarito che i requisiti per il rating sono più severi rispetto alle semplici cause di esclusione dagli appalti (art. 94 d.lgs. 36/2023) e che è ragionevole adottare criteri più stringenti per chi voglia ottenere un riconoscimento premiale rispetto a chi semplicemente desidera non essere escluso da una gara. Il diniego del rating non ha natura sanzionatoria, ma costituisce la mancata attribuzione di un ‘premio’ destinato solo alle imprese con integrità integerrima. L’appello è stato quindi respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è stato richiamato dalla società appellante per sostenere che solo le condanne con sanzioni interdittive comportano l’esclusione dagli appalti pubblici, mentre una sentenza di patteggiamento con sola pena pecuniaria non ne pregiudicherebbe l’ammissione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il raffronto tra disciplina di esclusione (art. 94) e quella del rating di legalità è inappropriato, perché il rating richiede un livello di affidabilità superiore; quindi, è legittimo fissare criteri più stringenti per il rilascio del rating rispetto a quelli per la partecipazione alle gare pubbliche.
L’articolo 106 è stato menzionato per evidenziare che il possesso del rating di legalità può comportare benefici nelle procedure di gara, come la riduzione delle cauzioni previste per la partecipazione, a rimarcare la natura ‘premiale’ e non ‘sanzionatoria’ del rating. Il Consiglio di Stato menziona che tale beneficio rafforza la necessità di una selezione rigorosa delle imprese meritevoli di rating.



