20/08/2025

Esclusione dalla gara d'appalto per offerte anomale e portata della 'riapertura' del procedimento ex art. 97 Codice Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione della Sinergy Group s.r.l. da una gara pubblica per la fornitura di pantaloni tecnici all’Arma dei Carabinieri, respingendone l’appello. L’esclusione era stata decisa dopo che la verifica di anomalia dell’offerta di Sinergy — in particolare sul prezzo del filato principale — era risultata non adeguatamente giustificata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la 'riapertura' del procedimento di verifica dell’anomalia, disposta dalle sentenze precedenti, non comportava la necessità di una completa 'rinnovazione' della procedura né l’obbligo per l’amministrazione di riattivare il contraddittorio e acquisire nuovi documenti. Inoltre, le nuove fatture apportate da Sinergy, emesse da una società a essa collegata, non potevano essere considerate rilevanti né attendibili. Sono state infine respinte anche le pretese risarcitorie di Sinergy per il danno subito dall’annullamento dell’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda principalmente sull’interpretazione del giudicato derivante da precedenti sentenze che avevano solo ordinato una 'riapertura' (e non una completa 'rinnovazione') della verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016. Secondo il Consiglio di Stato, ciò implica che la stazione appaltante doveva solo rivalutare gli atti già presenti nel procedimento, senza dover riattivare il contraddittorio procedimentale o acquisire ulteriore documentazione sopravvenuta. L’offerta di Sinergy è rimasta priva di giustificazione attendibile sul basso costo del filato, e le fatture prodotte in seguito, provenienti da una società controllata, sono state giudicate inidonee a dimostrare la congruità del prezzo. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’anomalia delle offerte, sindacabile solo in caso di errore manifesto. L’assenza di affidamento incolpevole, data la pendenza del ricorso su cui si fondava la stipula del contratto, ha portato al rigetto delle domande risarcitorie.