20/08/2025

Recinzione area di custodia come requisito di partecipazione: legittima l’esclusione dalla procedura d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’operatore economico Autocentro di Pecora Paolo per aver presentato un’area di custodia non completamente recintata, condizione prevista come requisito di partecipazione dal disciplinare di gara. La recinzione integra un requisito minimo di capacità tecnica e professionale, necessario per garantire la sicurezza dei veicoli oggetto del servizio pubblico richiesto e deve essere posseduto già al momento della domanda di partecipazione. Il Consiglio ha ritenuto inammissibili le prove contrarie prodotte dall’operatore e non ha accolto la richiesta di attivazione del soccorso istruttorio. Pertanto, il ricorso originario dell’operatore è stato respinto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla chiara interpretazione della lex specialis di gara, secondo cui i requisiti di capacità tecnica e professionale (quali la disponibilità di un’area recintata di determinate caratteristiche) sono richiesti a pena di esclusione e vanno posseduti al momento della domanda di partecipazione. La distinzione tra requisito di partecipazione e di esecuzione va ricostruita sulla base della lettera del disciplinare e della funzionalità del requisito: essendo la recinzione elemento essenziale per le esigenze di sicurezza e custodia del servizio messo a gara, deve essere qualificato come requisito di ammissione. La sentenza esclude che la clausola sia irragionevole o sproporzionata e che possa essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto incidente su un elemento sostanziale dell’offerta. Viene ribadito il principio della continuità del possesso dei requisiti lungo tutto il procedimento di gara e il valore probatorio privilegiato dei verbali di sopralluogo della stazione appaltante rispetto a dichiarazioni unilaterali o fotografie prive di data certa. Annullata la sentenza di primo grado, viene respinta anche la domanda di risarcimento.