Revoca della procedura di gara per servizi di banca depositaria Fondazione Enasarco: legittimità e limiti del potere di autotutela
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca degli atti di gara da parte della Fondazione Enasarco relativi all'affidamento dei servizi di banca depositaria. La Fondazione aveva deciso di ritirare la gara a causa di una base d’asta ritenuta eccessivamente alta (alla luce dei forti ribassi offerti) e per l’esigenza sopravvenuta di separare la gestione del fondo FIRR da quella ordinaria, introducendo requisiti nuovi e più specifici. La decisione amministrativa è risultata motivata e congrua; la revoca degli atti di gara, in assenza di aggiudicazione definitiva, è stata ritenuta esercizio legittimo del potere di autotutela fondato su sopravvenuti interessi pubblici. L’appello della concorrente BNP Paribas è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della discrezionalità della stazione appaltante nel revocare gli atti di gara prima della stipulazione del contratto, in presenza di giustificati motivi di interesse pubblico. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale potere di autotutela è sindacabile dal giudice amministrativo, entro i limiti della non irragionevolezza e della congruità della motivazione. Nel caso di specie, la revoca della gara risulta legittima sia per la sopravvenuta decisione dell’ente di separare la gestione di fondi (modificando così le caratteristiche del servizio richiesto), sia per la constatazione di una base d’asta illogicamente sovrastimata, come desumibile dai fortissimi ribassi offerti. La sentenza rigetta anche le doglianze procedimentali (asserita violazione del diritto di partecipazione e di difesa) e ribadisce che non esistendo ancora un’aggiudicazione, il concorrente non acquisisce posizioni differenziate e qualificate tali da richiedere ulteriori garanzie. Viene così ribadito il principio che la stazione appaltante può ritirare una gara in autotutela fino alla stipula del contratto, quando sussistano motivi di pubblico interesse effettivi e ragionevolmente motivati.



