20/08/2026
Art. 108

Legittimità dell’aggiudicazione in gara al minor prezzo con accettazione formale delle condizioni tecniche minime: riforma della sentenza TAR Lazio contro Flooring

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da ACEA, riformando la precedente sentenza del TAR Lazio che aveva disposto l’esclusione di Flooring dall’appalto per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, a causa di una presunta violazione delle condizioni tecniche minime relative al numero di squadre di lavoro. La Sezione Quinta ha stabilito che, in gare svolte con il criterio del minor prezzo e senza offerta tecnica, è sufficiente la formale accettazione delle prescrizioni tecniche minime da parte dei concorrenti. Non sono state riscontrate prove puntuali di una deroga effettiva da parte di Flooring e il positivo giudizio di congruità sull’offerta economica non è stato validamente contestato. Pertanto, il ricorso di primo grado è stato rigettato e le spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul rilievo che, in procedure di gara indette ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 e basate sul minor prezzo, i concorrenti non sono tenuti a presentare offerte tecniche, ma solo economiche, limitandosi a dichiarare l’impegno formale a rispettare tutte le condizioni tecniche fissate dalla stazione appaltante. Flooring si era impegnata ad accettare tutte le regole di gara, incluse quelle sull’organico minimo. Secondo il Consiglio di Stato, dalle carte non emergeva una effettiva deroga alle condizioni minime da parte di Flooring tale da comportare l’esclusione automatica. Inoltre, il giudizio di anomalia dell’offerta, concluso positivamente dalla stazione appaltante dopo vari chiarimenti, non era stato invalidato da considerazioni specifiche e dettagliate da parte della seconda classificata Research, la quale aveva mosso solo rilievi generici. Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che non vi erano motivi idonei per escludere la Flooring e ha rigettato il ricorso originario, riformando la sentenza del TAR.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è stato invocato per giustificare l’adozione del criterio del minor prezzo nella gara in questione, trattandosi di lavori di manutenzione con caratteristiche standardizzate, in cui è prevista la presentazione della sola offerta economica. La sentenza sottolinea come, ai sensi dell’art. 108, la stazione appaltante poteva richiedere solo l’impegno formale a rispettare le prescrizioni tecniche minime senza pretendere una vera offerta tecnica. Inoltre, la valutazione dell’anomalia dell’offerta è stata operata nell’ambito dei poteri discrezionali riconosciuti dalla norma, che attribuisce all’amministrazione la possibilità di motivare più sinteticamente in caso di giudizio positivo, con l’onere per il concorrente di dimostrare specificamente l’eventuale irragionevolezza del giudizio stesso.

Articoli di riferimento