Gara d’appalto per la fornitura del vitto negli istituti penitenziari lombardi: legittimità dell’aggiudicazione e ordine di rinnovazione del giudizio di anomalia sui costi delle derrate
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello di Saep S.p.A. contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione a Sirio S.r.l. della gara per la fornitura di vitto negli istituti penitenziari lombardi. L’appello è stato accolto solo parzialmente: il Consiglio ha disposto che la stazione appaltante rinnovi il giudizio di congruità dell’offerta di Sirio limitatamente ai costi delle derrate fornite, rilevando carenze istruttorie nella verifica svolta. Tutte le altre doglianze (mancata previsione della clausola di parità di genere nella gara, assenza di certificazioni MSC in capo all’aggiudicataria, presunti vizi nei requisiti minimi di prodotto) sono state respinte. Le spese processuali sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ribadisce che il mancato inserimento della clausola premiale per la parità di genere (prevista dall’art. 108, comma 7 del Codice) non comporta automaticamente l’illegittimità della gara, se l’aggiudicataria possiede comunque la certificazione richiesta (parità di genere) e non vi è interesse concreto della ricorrente, che non ne era in possesso né avrebbe potuto mutare la graduatoria. L’offerta relativamente ai prodotti ittici certificati MSC è stata ritenuta conforme, poiché la legge di gara richiedeva la certificazione solo per il prodotto, non anche per la società appaltatrice. Invece, con riferimento al costo delle derrate, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la stazione appaltante non ha istruito adeguatamente la verifica di congruità sul prezzo dei prodotti offerti da Sirio, in presenza di rilievi puntuali da parte di Saep, ordinando quindi di ripetere questo giudizio. La sentenza evidenzia la centralità del principio del risultato (art. 1 Codice appalti) e della legalità degli atti amministrativi, nonché la necessità di una verifica concreta e fondata sulle offerte anomale ai sensi dei criteri di aggiudicazione (art. 108). Per il resto, tutti gli altri motivi attinenti ai requisiti tecnici, alle certificazioni e agli ulteriori aspetti di anomalia non tempestivamente dedotti sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, sul principio del risultato, è richiamato come criterio guida per valutare la legittimità dell’azione amministrativa nella procedura di gara: la stazione appaltante ha agito per affidare tempestivamente il contratto, garantendo la selezione della migliore offerta e il rispetto della parità di genere, pur in assenza della clausola premiale. Il Consiglio di Stato conferma che il perseguimento dell’interesse pubblico, secondo legalità, buon andamento ed efficienza, giustifica la conservazione degli atti e la mancata riedizione della procedura.
L’articolo 108 è messo al centro nelle diverse doglianze: (1) la mancata previsione del punteggio premiale per la parità di genere (comma 7) non ha inficiato la legittimità dell’aggiudicazione, dato che l’aggiudicataria possedeva la certificazione; (2) la verifica della conformità dei prodotti offerti e dei relativi punteggi premiali è stata giudicata corretta, dal momento che gli obblighi riguardavano il prodotto e non il fornitore, secondo quanto previsto dai criteri tecnici di gara; (3) il Consiglio di Stato, però, riscontra un difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante nel giudizio di congruità sui costi delle derrate, aspetto rientrante espressamente nelle previsioni dell’art. 108 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo la rinnovazione di tale giudizio.



