Gara per la fornitura del vitto agli istituti penitenziari lombardi: verifica della congruità delle offerte e corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello di Saep S.p.A., ordinando alla stazione appaltante di rinnovare la verifica sulla congruità economica dell'offerta della prima classificata (Sirio S.r.l.) relativamente ai costi delle derrate alimentari, respingendo tuttavia le altre censure. Il Consiglio ha confermato che l'omessa previsione nel bando della clausola premiale per la parità di genere non comporta l'annullamento della procedura, in quanto l'aggiudicataria era comunque certificata. Inoltre, ha ritenuto corretta la valutazione della certificazione MSC come requisito da riferire al prodotto e non all'operatore economico.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si è concentrata sull'appello di Saep, che contestava vari aspetti della gara d'appalto per la fornitura del vitto ai detenuti. In primo luogo, si è discusso dell'omessa previsione di una clausola premiale per la certificazione della parità di genere; il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale omissione non ledesse il principio di legalità, perché la ditta aggiudicataria possedeva comunque la certificazione richiesta. In secondo luogo, Saep contestava l'attribuzione del punteggio tecnico per i prodotti ittici, sostenendo che l'aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto possedere una specifica certificazione MSC non espressamente richiesta dal bando: il Consiglio ha invece ribadito che il requisito riguardava solo i prodotti offerti, non la società stessa. Infine, la critica più importante, relativa alla congruità economica dell'offerta aggiudicataria (riguardo a costi delle derrate e sostenibilità dell'offerta), è stata accolta limitatamente: il giudizio di congruità della stazione appaltante è stato ritenuto carente sotto il profilo dell'istruttoria sui costi delle derrate, per cui è stato ordinato di rinnovare tale verifica. Gli altri motivi di appello sono stati respinti, ribadendo il rispetto delle regole della gara e dei principi di efficienza e buon andamento. Le spese del giudizio sono state compensate per il parziale accoglimento.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato richiamato a giustificazione dell’azione amministrativa della stazione appaltante, ritenuta conforme per aver perseguito la tempestiva conclusione della gara, selezionando la migliore offerta e assicurando il rispetto della parità di genere, anche in assenza della clausola premiale nel bando. Il Consiglio di Stato ha confermato che la stazione appaltante ha agito nell’interesse pubblico e in coerenza con i principi di efficienza, efficacia e legalità, evitando inutili ripetizioni procedurali quando il risultato (parità di genere) era già assicurato.
L’articolo 108 è stato invocato in relazione alla presunta illegittimità della mancata introduzione della clausola premiale per la certificazione sulla parità di genere nella lex specialis della gara. Il Consiglio ha chiarito che lo scopo della norma (promuovere la parità di genere) era comunque raggiunto, poiché l’aggiudicataria era in possesso della certificazione. Inoltre, sempre con riferimento all’art. 108, la sentenza ha precisato che la valutazione delle offerte doveva essere effettuata secondo i criteri e le ponderazioni stabilite dal bando, ribadendo la necessità di trasparenza e di rispetto dei criteri di aggiudicazione, nonché la necessità di una verifica attendibile della congruità dei costi delle offerte, demandando alla stazione appaltante la rinnovazione della verifica su una voce di costo fondamentale.



