Concessione del servizio di ristorazione a Palazzo Pitti: legittima l'aggiudicazione, ma verifica obbligatoria sui costi di manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello proposto da Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. contro l’aggiudicazione a Scudieri International S.r.l. del servizio di caffetteria e ristorazione presso Palazzo Pitti e Giardino di Boboli. La sentenza conferma la correttezza della maggior parte delle decisioni amministrative e della stazione appaltante, respingendo le censure relative a requisiti ex art. 93 (garanzia fidejussoria PMI), art. 80 (verifica carichi pendenti e illecito professionale), disciplina sulle sanzioni UE (Reg. 833/2014) e valutazione tecnica-economica delle offerte. L’unico profilo accolto riguarda la mancata verifica obbligatoria dei costi di manodopera, che la stazione appaltante dovrà ora svolgere prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del Consiglio di Stato affronta vari aspetti della procedura di gara pubblica per la concessione del servizio di ristorazione presso il complesso museale degli Uffizi, contestata dalla seconda classificata. Il Collegio, dopo avere sottoposto alla Corte di Giustizia UE la questione sull’applicazione delle restrizioni contro la Russia (Reg. 833/2014) e ottenuta la risposta, analizza puntualmente tutte le censure di Opera. Il Consiglio conferma la legittimità della scelta di non richiedere la garanzia fideiussoria a Scudieri in quanto PMI (art. 93), esclude che la compagine sociale richieda una diversa valutazione della qualifica di PMI e ritiene corretta la verifica dei requisiti generali (art. 80). Sulla questione delle sanzioni UE, recependo la sentenza CGUE, afferma l’irrilevanza della cittadinanza russa dell’amministratore in mancanza di prove di controllo o rischio dirottamento fondi verso la Russia. Viene inoltre confermata la correttezza formale dell’offerta economica di Scudieri, specificando che la commissione può correggere meri errori materiali se la volontà negoziale è chiara. In tema di offerta tecnica, il Collegio ribadisce che l’assenza di uno specifico documento richiesto a pena di esclusione avrebbe prodotto effetti solo se realmente mancante, e non per carenze di dettaglio rilevanti solo sul punteggio. Respinte anche le censure su presunti errori di calcolo nei punteggi, per difetto di prova e per la mancata incidenza sull’esito finale. L’unico motivo accolto riguarda la mancata verifica obbligatoria dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria, prescritta dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, ritenuto obbligo rilevante anche in assenza di anomalia. Pertanto, la sentenza ordina la correzione di tale vizio procedurale, subordinando la definitiva aggiudicazione all’esito di detta verifica.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54, richiamato dall’appellante in relazione alla presunta irregolarità dell’offerta economica di Scudieri, viene affrontato dal Collegio il quale chiarisce che, anche qualora vi siano errori materiali nell’offerta, la stazione appaltante può correggerli ove sia chiara la volontà negoziale dell’offerente e che, in assenza di cause di esclusione tassative o violazioni gravi, la correzione non comporta l’esclusione automatica. Nel caso specifico, l’offerta di Scudieri, benché non perfettamente conforme al modulo, era immediatamente interpretabile e non determinava necessità di esclusione ex art. 54.



