20/08/2026
Art. 108

Consiglio di Stato conferma la legittimità della gara indetta dal Comune di Firenze per la gestione delle sanzioni stradali a veicoli esteri: respinte le censure sulla remuneratività dell’appalto e sui criteri di valutazione delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha esaminato gli appelli proposti da Safety21 S.p.A. e dal Comune di Firenze contro una sentenza del TAR Toscana che aveva annullato, in parte, la gara per l’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni a carico di veicoli con targa estera. Il Consiglio ha respinto sia il ricorso iniziale che quello per motivi aggiunti presentato da Nivi S.p.A., confermando la legittimità della procedura di gara e delle relative clausole. In particolare, ha ritenuto infondate le censure circa la non remuneratività dell’appalto, la violazione dell’art. 201 del Codice della Strada e la presunta illegittimità dei criteri tabellari di valutazione delle offerte tecniche, ribadendo che questi rispettano l’ampia discrezionalità della stazione appaltante prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su due profili principali: un’analisi in diritto e una in fatto della gara e delle sue regole. Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha precisato che le contestazioni sulla quantificazione delle spese procedurali e sulla loro imputazione ai trasgressori (ex art. 201 c.d.s.) non spettano ai concorrenti della gara, ma eventualmente ai destinatari delle sanzioni stradali. Il ricorso presentato da Nivi S.p.A., operatore economico, contro la misura delle spese rimborsabili è stato, quindi, ritenuto inammissibile per difetto di interesse e legittimazione. Sotto il profilo sostanziale, la sentenza evidenzia che la remuneratività dell’appalto e i criteri di valutazione delle offerte erano conformi sia ai requisiti del Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023, in particolare art. 108) sia ai principi di trasparenza, competitività e proporzionalità. La relazione tecnica acquisita in giudizio (verificazione) ha dimostrato che la gara del Comune di Firenze è risultata anzi la più remunerativa tra quelle simili esaminate. In merito alla struttura dei criteri tecnici di valutazione, il Consiglio ha ribadito che anche l’uso prevalente di criteri tabellari e on/off rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, purché non sia illogico né preclusivo di un reale confronto concorrenziale. In conclusione, la sentenza conferma che l’impostazione della gara e il meccanismo di remunerazione della stazione appaltante rispettano il bilanciamento tra qualità e prezzo previsto dal Codice degli appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è stato invocato nelle censure relative ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (in particolare la prevalenza di criteri tabellari/on-off) e al principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio di Stato ha stabilito che, pur essendo i criteri prevalentemente tabellari, ciò non viola il dettato dell’art. 108 che conferisce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri di aggiudicazione, soprattutto nei servizi standardizzati. Il giudice ha ritenuto che la procedura garantisse comunque trasparenza, confronto tra concorrenti e criteri di valutazione coerenti con la tipologia del servizio.

Articoli di riferimento