Legittimità dell'aggiudicazione in accordo quadro Consip per servizi di pulizia e sanificazione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Regione Umbria (Lotto 2)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Romeo Gestioni s.p.a. contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato l’aggiudicazione della gara (accordo quadro Consip) in favore di Dussmann Service s.r.l. e RTI Samsic Italia s.p.a. relativa ai servizi di pulizia e sanificazione per gli enti del SSN nella Regione Umbria. Romeo aveva contestato la congruità delle offerte delle aggiudicatarie, sostenendo anomalie nei costi e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondati tali motivi, ritenendo legittima la valutazione della stazione appaltante, e ha confermato la validità della procedura di gara e degli esiti della verifica di anomalia.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che, nella verifica dell’anomalia delle offerte in gare pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo si limita al controllo di logicità, ragionevolezza e correttezza dell’istruttoria svolta dalla stazione appaltante, senza sostituirsi nell’esame di merito della congruità economica. Romeo Gestioni aveva contestato i criteri di valutazione della stazione appaltante su più fronti: presunta sottostima o sovrastima di costi da parte delle aggiudicatarie, rese della manodopera considerate eccessive, inadeguatezza della figura del gestore del servizio e preteso irrealistico utilizzo dell’IA. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha stabilito che la lex specialis non prevedeva parametri stringenti sulle voci contestate, che le offerte erano state motivate e verificate in modo conforme e che le presunte anomalie non erano state oggettivamente dimostrate. L’appello è stato quindi respinto, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante e la validità delle aggiudicazioni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 è centrale perché l’intera procedura oggetto della controversia era una gara per la stipula di un accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato richiama i principi della disciplina degli accordi quadro: l’impossibilità di predeterminare in modo rigido i fabbisogni e le prestazioni future, la flessibilità e l’alea connaturate a tale strumento, e la possibilità di affidare contratti attuativi in base a successivi ordinativi. Richiamando l’art. 59, la sentenza legittima la scelta della stazione appaltante di non specificare parametri e pesi dettagliati nelle offerte, oltre a ribadire la logicità del modello economico delle offerte che, nel caso di accordi quadro, non può essere rigidamente predeterminato.



