20/10/2025
Art. 108Art. 185Art. 193

Consiglio di Stato: Concessione per la tracciabilità dei dispositivi medici – conferma dell’annullamento parziale delle operazioni di gara per carenza motivazionale e istruttoria

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha esaminato i ricorsi relativi alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi di reingegnerizzazione e tracciabilità dei dispositivi medici presso aziende sanitarie di Bologna, basata su proposta di partenariato pubblico-privato. Il giudice ha confermato la sentenza del TAR, che aveva annullato gli atti di gara limitatamente al punteggio tecnico attribuito all’offerta Antares Vision S.p.A., ritenendo la valutazione della commissione giudicatrice affetta da carenze istruttorie e motivazionali. In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che, pur nel rispetto dell’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, le offerte alternative devono essere valutate alla luce del principio di equivalenza e che il giudizio della commissione, sebbene non sindacabile nel merito salvo macroscopiche illogicità, deve essere adeguatamente motivato e istruito. I ricorsi delle amministrazioni e dell’aggiudicataria sono stati respinti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un complesso contenzioso in materia di appalti pubblici, relativo a una procedura di concessione per la reingegnerizzazione dei processi di gestione dei dispositivi medici, fondata su una proposta di partenariato pubblico-privato. Al centro della controversia vi era la valutazione dell’offerta tecnica di Antares Vision S.p.A., esclusa dalla fase economica per non aver raggiunto la soglia tecnica minima. Il Consiglio di Stato ribadisce che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara è limitato: il giudice può annullare le decisioni solo in presenza di vizi evidenti di illogicità, carenza di motivazione o istruttoria. Nel caso in esame, la commissione aveva attribuito punteggi molto bassi all’offerta alternativa basata su codici a barre, non adeguatamente motivando la valutazione e non considerando i miglioramenti offerti rispetto allo stato attuale. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato l’annullamento degli atti di gara in parte qua, imponendo una nuova istruttoria e valutazione, sottolineando che la tecnologia proposta, pur diversa dalla RFId base di gara, doveva essere valutata secondo il principio di equivalenza, e che, in assenza di specifiche prescrizioni escludenti nella lex specialis, l’offerta non poteva essere considerata automaticamente inidonea. La sentenza riafferma l’importanza del favor partecipationis, della trasparenza e della necessità di motivare le decisioni della commissione di gara, anche in presenza di forti margini di discrezionalità tecnica.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è richiamato perché la gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con specifica ponderazione tra punteggio tecnico e economico. La sentenza sottolinea l’obbligo di motivazione nelle valutazioni della commissione, coerentemente con quanto previsto dal Codice, che impone trasparenza e oggettività nei criteri e ponderazioni, favorendo la partecipazione concorrenziale e la valutazione di aspetti qualitativi, tecnici e ambientali delle offerte.

Articolo 185

L’articolo 185 regola i criteri di aggiudicazione delle concessioni, imponendo che la valutazione sia oggettiva e legata all’oggetto del contratto, privilegiando il vantaggio complessivo e considerando aspetti innovativi e sostenibili. Nella sentenza, il Consiglio di Stato richiama l’importanza di valutare tutte le offerte, anche quelle tecnologicamente diverse, in base alla loro idoneità a raggiungere gli obiettivi del PPP, e di motivare adeguatamente il punteggio assegnato sulla base dei criteri del bando, come previsto dall’articolo citato.

Articolo 193

L’articolo 193 disciplina la procedura per l’affidamento in concessione tramite partenariato pubblico-privato, anche su iniziativa privata. Nella sentenza si chiarisce che la procedura è nata da una proposta privata (Deenova) e che la lex specialis avrebbe dovuto permettere la presentazione di proposte tecnologiche alternative, purché idonee a raggiungere gli obiettivi fissati. La valutazione della conformità delle offerte è dunque incentrata sull’effettivo soddisfacimento degli obiettivi del PPP, nel rispetto del principio di equivalenza e delle modalità procedurali delineate dall’articolo 193.

Articoli di riferimento