20/10/2025

Affidamento dei servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie: legittimità della procedura e delle scelte della stazione appaltante nella gara Global Service-Full Risk della Provincia Autonoma di Trento

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Polygon s.p.a. avverso la sentenza del T.r.g.a. di Trento che aveva confermato la legittimità dell’aggiudicazione, da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, dell’appalto per i servizi integrati di assistenza e manutenzione delle attrezzature sanitarie in favore della HC Hospital Consulting s.p.a. La decisione ribadisce che: (i) la presentazione dei giustificativi per la verifica di anomalia è avvenuta nei termini; (ii) l’offerta aggiudicataria ha rispettato la lex specialis; (iii) la valutazione tecnica della commissione è insindacabile se non illogica; (iv) la commissione è stata regolarmente nominata e composta; (v) i criteri di valutazione non erano generici; (vi) la mancata suddivisione in lotti e la previsione del rinnovo erano motivate e legittime.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha esaminato tutte le censure avanzate dall’appellante Polygon e le ha rigettate: 1) la società aggiudicataria aveva trasmesso tempestivamente i giustificativi richiesti per la verifica di anomalia ma, per un disguido tecnico, la stazione appaltante non li aveva potuti leggere; l’invio successivo è stato quindi regolare e non rappresenta causa di esclusione, anche perché il termine non è perentorio (richiamando giurisprudenza e art. 110 Codice degli Appalti); 2) l’offerta della vincitrice rispettava tutte le condizioni minime della lex specialis e del capitolato tecnico, superando ogni dubbio sulla sua idoneità; 3) le valutazioni della commissione sulla qualità delle offerte, essendo manifestazione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di illogicità o errore macroscopico, non ravvisabili nel caso di specie; 4) la commissione di gara è stata nominata secondo legge e i requisiti professionali dei componenti sono sufficienti; 5) i criteri di valutazione contestati erano sufficientemente dettagliati e comprensibili; 6) la scelta di non suddividere la gara in lotti e di prevedere il rinnovo del contratto era adeguatamente motivata e conforme alle norme del Codice degli Appalti. In sintesi, la sentenza ribadisce la centralità della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara e la necessità che le censure sulla procedura siano fondate su evidenti violazioni di legge o illogicità manifeste.