20/10/2025

Esclusione del RTI aggiudicatario per carenza di requisiti di partecipazione – Gara servizi di vigilanza Regione Lazio

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Istituto di Vigilanza Turris S.r.l., annullando l’aggiudicazione del lotto n. 5 della gara per servizi di vigilanza nella Regione Lazio in favore del RTI Securitas Metronotte S.r.l./Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. L’annullamento si fonda sulla carenza, in capo alla mandataria del RTI aggiudicatario, del requisito di partecipazione relativo al possesso, per tutto il territorio di lotto, della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, come richiesto dalla lex specialis. Sono state respinte, invece, le ulteriori doglianze sia dell’appellante principale che dell’appellante incidentale. Le spese sono state poste a carico della Regione Lazio e di Securitas Metronotte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ribalta la pronuncia del TAR, riconoscendo che il RTI aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara in quanto la società mandataria Securitas Metronotte S.r.l. non possedeva la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS valida su tutto il territorio coperto dal lotto, come previsto dalla lex specialis che richiedeva il possesso individuale, da parte di ciascun soggetto esecutore all’interno del raggruppamento, di tale requisito di idoneità professionale. Il Consiglio di Stato chiarisce che non è sufficiente che il requisito sia posseduto complessivamente dal RTI, ma deve sussistere per ciascuna impresa esecutrice, interpretando la disciplina di gara secondo criteri letterali e sistematici e alla luce dei principi consolidati in materia. Gli ulteriori motivi, tra cui la regolarità fiscale/contributiva e la legittimità del punteggio premiale, sono stati respinti poiché infondati. L’appello incidentale (che chiedeva l’esclusione della ricorrente per asserita incompletezza dell’offerta economica) è stato parimenti rigettato, in quanto l’Istituto di Vigilanza Turris aveva correttamente indicato i propri costi della manodopera secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti e dalla documentazione di gara. Il provvedimento annullato non implica automaticamente il subentro dell’appellante nel contratto, poiché non richiesta espressamente e per il principio della domanda, ma apre la possibilità a nuove determinazioni della stazione appaltante. Le spese seguono la soccombenza.