Esclusione del risarcimento danni per mancata prova del lucro cessante e del danno curriculare in controversia su appalto PNRR
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti da Gestione Acqua e dal RTI Felco Costruzioni Generali/Abel Construction, riformando la sentenza del TAR che aveva disposto il risarcimento danni a favore della Tecnecos s.r.l., seconda classificata in una gara PNRR. Il Consiglio ha stabilito che Tecnecos non ha fornito sufficiente prova né del mancato utile (lucro cessante) derivante dalla mancata aggiudicazione né del cosiddetto danno curriculare, rigettando così la sua domanda risarcitoria. Ha altresì chiarito che, in mancanza di domanda specifica, non è possibile condannare anche il RTI aggiudicatario al risarcimento. La domanda di risarcimento per danno curriculare è stata respinta in quanto non adeguatamente dimostrata secondo i requisiti normativi della qualificazione SOA.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sul principio che la responsabilità dell’amministrazione per illegittima aggiudicazione è di tipo extracontrattuale e che, per ottenere il risarcimento, chi agisce deve fornire prova rigorosa sia dell’esistenza del danno (an) sia della sua entità (quantum). Nel caso concreto la Tecnecos non ha prodotto elementi probatori adeguati: i preventivi di spesa non erano idonei, in parte privi di firma o datati successivamente alla gara, e il prospetto dell’utile era meramente auto-dichiarato senza riscontri obiettivi. Inoltre, la richiesta di risarcimento per danno curriculare è stata respinta perché la documentazione presentata non era sufficiente a dimostrare che, anche aggiudicandosi la gara, Tecnecos avrebbe raggiunto i requisiti per il salto di classifica SOA, anche alla luce della disciplina specifica degli appalti pubblici. Il Consiglio ha anche sancito che la condanna solidale dell’aggiudicatario non può essere disposta in mancanza di un’esplicita domanda, nonostante la disciplina sostanziale preveda la responsabilità per condotte illecite. La sentenza ribadisce il ruolo centrale dell’onere della prova e la non automaticità del risarcimento, pur in presenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5 è stato richiamato per valutare la responsabilità solidale tra stazione appaltante e aggiudicatario in caso di aggiudicazione illegittima dovuta a comportamento illecito. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha precisato che, pur residuando la responsabilità sostanziale in caso di comportamento scorretto, la condanna può essere pronunciata solo se richiesta espressamente in giudizio. Inoltre, l’articolo ribadisce i principi di buona fede e la necessità di affidamento reciproco, che implicano, in chiave risarcitoria, che il danno sia risarcibile solo se effettivamente provato e non automaticamente in caso di illegittimità.



