Esclusione da gara d’appalto per incongruità dell’offerta e mancata equiparazione delle tutele del CCNL applicato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione della società Gioma Facility Management da una gara per il servizio di pulizia indetta dalla Fondazione Teatro di San Carlo, respingendo l’appello proposto contro la sentenza del TAR Campania. La società era stata esclusa per l’incongruità della propria offerta, sia per la mancata dimostrazione che il contratto collettivo applicato (CCNL ANPIT-CISAL) fornisse tutele equivalenti a quelle del CCNL Multiservizi previsto dalla lex di gara, sia per discordanze non giustificate nei costi e nel monte ore offerto rispetto ai requisiti contrattuali e alla clausola sociale. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato, l’offerente deve provare concretamente l’equivalenza delle tutele, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. L’offerta presentava inoltre incoerenze tra costo della manodopera, monte ore dichiarato e rispetto delle clausole sociali. L’appello è stato quindi respinto e la società condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’applicazione dei principi in materia di tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici (in particolare art. 11 d.lgs. 36/2023). In particolare il Collegio rileva che la lex di gara indicava il CCNL Multiservizi come riferimento e obbligava, tramite la clausola sociale e gli articoli di capitolato, a mantenere il personale uscente alle stesse condizioni normative ed economiche, incluso il monte ore. Benché sia astrattamente consentito applicare un CCNL diverso, ciò è subordinato alla dimostrazione concreta che le tutele offerte siano almeno equivalenti a quelle del contratto indicato dalla stazione appaltante. Gioma non ha fornito tale dimostrazione. Inoltre, vi erano incongruenze tra le ore offerte e quelle giustificate nel procedimento, con spiegazioni insufficienti e modifiche sostanziali dei dati offerti originariamente. È stato poi riscontrato uno scostamento dai minimi salariali ministeriali non giustificato. Pertanto, sia per la violazione delle regole sulla tutela del lavoro, sia per la mancata prova della congruità economica e il mancato rispetto della clausola sociale, l’esclusione dalla gara è stata ritenuta legittima. La sentenza ribadisce così che la tutela dei lavoratori e la coerenza dell’offerta rispetto agli obblighi della lex di gara costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione e l’aggiudicazione negli appalti pubblici.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è centrale nella motivazione della sentenza: pur riconoscendo all’operatore economico libertà nella scelta del CCNL, impone che, in caso di applicazione di un contratto diverso da quello indicato negli atti di gara, sia garantita la coerenza tra il contratto applicato e l’oggetto dell’appalto. L’operatore deve dimostrare concretamente che le tutele offerte ai lavoratori non sono inferiori a quelle del CCNL di riferimento. La mancata dimostrazione di tale equivalenza da parte della società appellante ha giustificato l’esclusione, in quanto non sono state garantite le stesse garanzie giuridiche, salariali e in termini di monte ore previste per il riassorbimento del personale (clausola sociale e minimi tabellari ministeriali). Il Collegio ribadisce che la tutela effettiva e non meramente formale dei lavoratori è condizione vincolante, e l’assenza di prova rigorosa in merito giustifica l’esclusione dalla gara.



