Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2025 – Subentro nel contratto d’appalto e risarcimento per equivalente: onere di collaborazione e limiti alla tutela risarcitoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Stabile Soledil s.r.l., confermando la sentenza del T.A.R. che aveva negato l’ottemperanza e il risarcimento per equivalente. Il Consiglio ha ritenuto che il Comune di San Pietro Infine abbia correttamente avviato le attività necessarie per il subentro del Consorzio nel contratto d’appalto, escludendo comportamenti dilatori. Le doglianze della ricorrente, fondate su presunti ostacoli tecnici ed economici al subentro, sono state giudicate non sufficientemente comprovate. Di conseguenza, non si giustifica la liquidazione immediata del danno per equivalente, che peraltro dovrebbe essere quantificato dall’amministrazione secondo parametri già fissati nelle precedenti sentenze.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce il principio secondo cui, qualora non sussistano ostacoli tecnici o giuridici insormontabili, la tutela in forma specifica (subentro nel contratto) prevale su quella per equivalente (risarcimento monetario). Solo nel caso in cui il contratto sia stato già totalmente eseguito o il subentro risulti concretamente impraticabile si può procedere al risarcimento. Nel caso di specie, lo stato di avanzamento lavori (circa il 37%) e l’attività dell’amministrazione hanno evidenziato la praticabilità del subentro e l’assenza di violazioni dell’obbligo di esecuzione del giudicato da parte del Comune. La domanda di risarcimento presentata dal Consorzio, basata su calcoli unilaterali, non rispetta i criteri di determinazione precedentemente fissati dai giudici. La decisione conferma inoltre che la quantificazione del danno non può avvenire senza una compiuta istruttoria da parte della stazione appaltante.



