21/04/2026
Art. 11

Avvalimento premiale negli appalti pubblici: requisiti delle ausiliarie secondo Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4025/2025

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’aggiudicazione a Safety21 s.p.a. dell’appalto per il recupero crediti autostradali bandito da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in quanto le imprese ausiliarie indicate da Safety21 nell’ambito di un avvalimento premiale non possedevano (né era stata verificata) l’idoneità professionale richiesta dall’art. 100 del Codice degli Appalti. La sentenza ribadisce che, anche in caso di avvalimento premiale (cioè, finalizzato al miglioramento del punteggio tecnico e non alla partecipazione), le imprese ausiliarie devono possedere e dichiarare tutti i requisiti di ordine speciale previsti per l’appalto, compresa l’idoneità professionale, e che la stazione appaltante deve verificarne il possesso. Il Consiglio di Stato respinge inoltre tutte le doglianze relative al preteso contrasto tra normativa interna e direttiva UE, escludendo l’obbligo di impugnazione anche del bando-tipo ANAC.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce una questione interpretativa rilevante in materia di avvalimento negli appalti pubblici, distinguendo tra avvalimento operativo/necessario e avvalimento premiale. Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 104 e l’art. 100 del nuovo Codice appalti impongono che l’ausiliaria, anche in caso di avvalimento premiale (cioè per ottenere maggior punteggio tecnico, senza eseguire l’appalto), debba possedere tutti i requisiti speciali richiesti, inclusa l’idoneità professionale. Questo orientamento garantisce che le competenze e le abilitazioni siano effettivamente spendibili e non solo fittiziamente prestate per incrementare il punteggio. La sentenza nega che vi sia un conflitto con la Direttiva 2014/24/UE, ritenendo che anche la normativa europea richieda il possesso di tutti i requisiti pertinenti. Inoltre, la decisione respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del bando-tipo ANAC, perché nel caso in esame la contestazione riguardava non la disciplina astratta ma il concreto modo di applicare l’avvalimento premiale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 viene richiamato per la corretta indicazione da parte della stazione appaltante del contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale impiegato nell’appalto, a tutela dei lavoratori e in adempimento degli obblighi previsti a livello legislativo. In questo caso, la stazione appaltante aveva individuato il contratto collettivo del settore terziario – H011 – quale riferimento per le prestazioni richieste.

Articoli di riferimento