Appalto servizi di pulizia aeroporti pugliesi: annullata l'aggiudicazione per vizi nella verifica della congruità dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello contro l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di pulizia degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione limitatamente alla necessità di svolgere nuovamente il subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta economica dell'aggiudicataria. La sentenza rileva vizi nella valutazione del rispetto dei costi della manodopera e nella considerazione delle sopravvenienze contrattuali (rinnovo CCNL), confermando invece la correttezza della stazione appaltante nella valutazione della non gravità di un illecito professionale addebitato all'aggiudicataria. L'appello incidentale della seconda classificata è stato dichiarato improcedibile. Non è stato disposto il subentro immediato dell'appellante, che potrà avvenire solo dopo la ripetizione della verifica di congruità e accertamenti successivi.
Spiegazione Dettagliata
La decisione interviene su un appalto pubblico per la pulizia di diversi aeroporti pugliesi. Il Consiglio di Stato annulla l'aggiudicazione nei soli limiti della verifica della congruità dell'offerta economica presentata dall'aggiudicataria, rilevando che tale verifica è stata compiuta in modo carente, specialmente per l'omessa considerazione dell'avvenuto rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e delle relative tabelle salariali, pubblicate dopo la presentazione dell'offerta ma prima della verifica dell'anomalia. La sentenza chiarisce che la stazione appaltante, in sede di verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, deve tenere conto di queste sopravvenienze normative e accertare se l'offerta sia comunque sostenibile e conforme ai minimi contrattuali aggiornati. Viene ribadita la distinzione tra costi medi della manodopera (tabelle ministeriali, che hanno funzione indicativa) e minimi salariali (che non sono sempre presidiati da automatismo espulsivo in caso di scostamento, qualora sussistano giustificazioni imprenditoriali credibili). Il Consiglio di Stato conferma, invece, la non gravità dell'illecito professionale contestato all'aggiudicataria, in quanto la stazione appaltante ha svolto una prudente valutazione discrezionale sulla base del principio della fiducia (art. 2) e del rafforzato spazio valutativo attribuito dall'attuale Codice. L'appello incidentale è dichiarato improcedibile poiché subordinato all'esito del rifacimento del subprocedimento di verifica. Il subentro nel contratto potrà avvenire, in caso di esito negativo della verifica sull'aggiudicataria, solo dopo la verifica dei requisiti e della documentazione dell'appellante. Le spese sono compensate, dato il parziale e peculiare esito della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato guida la valutazione delle scelte delle stazioni appaltanti e, di riflesso, l'azione del giudice amministrativo, che interpreta le regole di gara per garantire che l'affidamento del contratto pubblico risponda all'interesse generale e raggiunga il miglior equilibrio tra qualità, prezzo e tempestività. È richiamato nelle valutazioni delle offerte e nella selezione dell'affidatario.
Il principio della fiducia rafforza la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità di illeciti professionali, attribuendo loro la responsabilità di accertare l'affidabilità degli operatori. Nella sentenza viene valorizzato per giustificare l'autonomia dell'ente nell'apprezzare la non gravità della condotta contestata all'aggiudicataria.
L'articolo è centrale nella decisione relativa all'obbligo di applicare contratti collettivi nazionali aggiornati e tutelare i lavoratori impiegati nell'appalto, anche attraverso la verifica della congruità dei costi della manodopera offerti. La sentenza sottolinea che la stazione appaltante deve valutare l'offerta economica sulla base delle tutele effettive ed attuali assicurate ai lavoratori.
È richiamato in relazione all'obbligo di inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e, quindi, alla verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare del riassorbimento del personale uscente e dell’applicazione piena dei CCNL di settore.
Viene in rilievo nel capo della sentenza che affronta le possibili cause di esclusione dalla gara legate a gravi illeciti professionali o violazioni in materia di lavoro, prevedendo che l'esclusione non sia automatica e che spetti una valutazione specifica e motivata alla stazione appaltante.
Disciplina il grave illecito professionale. La sentenza richiama i criteri della norma per affermare che la stazione appaltante ha correttamente operato una valutazione contestuale e prudente sulla non gravità dell’illecito contestato all’aggiudicataria.
L’articolo è utilizzato per sottolineare gli obblighi degli operatori economici di impegnarsi nella stabilità occupazionale e nell’applicazione dei CCNL, con verifica specifica sull’offerta dell’aggiudicatario. La sentenza ne tiene conto nella valutazione della conformità delle offerte e della tutela dei lavoratori.
Lo si richiama per la disciplina dei criteri di aggiudicazione e delle modalità di determinazione della migliore offerta, nonché per l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e di assicurare la congruità dell’offerta nell’interesse pubblico.
Costituisce il fulcro del giudizio: la sentenza annulla l'aggiudicazione perché la stazione appaltante ha svolto in modo incompleto e non attualizzato la verifica della congruità dell'offerta sospetta di anomalia, omettendo di considerare il rinnovo del CCNL e la reale sostenibilità dei costi proposta dall'operatore, in violazione delle previsioni dell'articolo.



