Accesso agli atti di gara e oscuramento: la posizione del Consiglio di Stato su termini di impugnazione e oneri probatori (CIG B4C30201CF, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da La Lucente s.p.a. contro la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 628/2026, che aveva ordinato l'integrale ostensione della documentazione tecnica e delle giustificazioni dell'impresa aggiudicataria (La Lucente) nei confronti della seconda classificata (Consoli s.p.a.), respingendo la richiesta di oscuramento. Il Consiglio di Stato ha stabilito che: 1) il termine breve di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni sull’oscuramento degli atti di gara decorre solo dal momento in cui la parte ricorrente ha effettiva conoscenza delle parti oscurate e della natura della lesione subita; 2) qualora l’accesso sia parzialmente limitato per esigenze di segretezza commerciale, l’istante deve motivare e provare l’indispensabilità della conoscenza anche delle parti oscurate ai fini della propria difesa. Poiché Consoli non ha fornito tale dimostrazione, il ricorso di primo grado è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato è centrata su due temi rilevanti: il termine da cui decorre la possibilità di impugnare la decisione di oscuramento di atti di gara, e l’onere, per il concorrente che richiede accesso alle parti oscurate, di dimostrare la necessità di tali informazioni per la propria difesa. Il Collegio chiarisce che il termine decadenziale di dieci giorni, ex art. 36 comma 4 d.lgs. 36/2023, decorre solo dal momento in cui il ricorrente ha conoscenza completa delle parti dell’atto materialmente ostese e oscurate. Ciò garantisce effettività della tutela giurisdizionale e allinea la disciplina nazionale al diritto eurounitario, evitando che il termine decorra senza che la parte possa conoscere se e quale lesione ha subito. Tuttavia, nel merito, il Consiglio di Stato sottolinea che, una volta che l’amministrazione ha parzialmente accolto le istanze di oscuramento, il ricorrente deve articolare puntuali censure sulla reale indispensabilità delle specifiche parti oscurate, senza le quali la domanda di accesso assume natura meramente esplorativa e deve essere respinta. In questo caso, Consoli s.p.a. non ha dimostrato che le parti non ostese fossero effettivamente indispensabili alla propria difesa, quindi il ricorso è stato rigettato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è il fulcro della decisione: disciplina le modalità procedimentali e processuali dell’accesso agli atti di gara, inclusa la possibilità di oscuramento per segreti tecnici/commerciali e il relativo termine brevissimo per impugnare (10 giorni). Il Consiglio di Stato ne chiarisce l’interpretazione, con particolare attenzione al dies a quo (decorrenza del termine di impugnazione), affermando che il termine decorre dalla materiale conoscenza dell’effettiva lesione, cioè quando la parte può esaminare le parti oscurate. Inoltre, si richiama l’art. 36 per affermare che, se dopo il parziale oscuramento chi impugna non motiva l’indispensabilità delle informazioni oscurate, il ricorso va respinto.



