Cumulo di ruoli tra direttore dei lavori e coordinatore sicurezza: il Consiglio di Stato chiarisce i requisiti per appalti di servizi di architettura e ingegneria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato riguarda un appalto per servizi di architettura e ingegneria in cui la commissione di gara aveva aggiudicato il servizio a un raggruppamento che, secondo il ricorrente escluso, aveva affidato cumulativamente le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allo stesso professionista, in presunta violazione dell’art. 114, comma 4, del Codice degli Appalti. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione. In appello, il Consiglio di Stato ha invece affermato che tale divieto di cumulo non configura un requisito di partecipazione, ma al massimo una causa di incompatibilità da verificarsi in fase esecutiva se la lex specialis (regole di gara) non dispone diversamente. Il Collegio ha ritenuto dunque che la stazione appaltante possa accertare la sussistenza dei requisiti nell’intero gruppo di lavoro anche successivamente, e che sia possibile sostituire il professionista prima della stipula del contratto senza che ciò comporti esclusione automatica. La sentenza riforma quindi quella di primo grado, confermando la legittimità dell’aggiudicazione, e compensa le spese.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR, ha stabilito che l’art. 114, comma 4, del Codice degli Appalti non impone in fase di gara, per servizi di architettura e ingegneria, il divieto di cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza quale requisito di partecipazione, salvo esplicita previsione della lex specialis. La norma si applica principalmente alla fase esecutiva dei lavori pubblici e mira a tutelare la corretta gestione delle funzioni, prevedendo, per lavori complessi e sopra soglia, la necessità di figure distinte. Tuttavia, in assenza di una lacuna nella disciplina di gara o di una norma imperativa che imponga già in fase di gara la separazione di ruoli, il Collegio ha ritenuto preferibile una lettura orientata al favor partecipationis, ovvero alla più ampia partecipazione possibile dei concorrenti. La sostituzione del professionista all’interno del gruppo di lavoro, purché già individuato e dotato dei requisiti necessari, è possibile secondo l’art. 97 del Codice. La sentenza evidenzia che, salvo previsioni più restrittive della lex specialis, i requisiti devono essere verificati sul gruppo di lavoro complessivamente, e possono essere riequilibrati in fase esecutiva. Di conseguenza, la decisione annulla la pronuncia di esclusione e conferma la validità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è citato come riferimento normativo della 'procedura aperta' adottata per la gara in oggetto. Viene menzionato per evidenziare che la gara seguiva la disciplina ordinaria delle procedure aperte previste dal Codice degli appalti, ma non incide nel merito della controversia sulla cumulabilità dei ruoli.
L’articolo 97 è richiamato per affermare che, in caso di perdita di requisiti o incompatibilità sopraggiunte nei componenti di un raggruppamento, è possibile la sostituzione del professionista interessato, purché si tratti di soggetto già individuato nell’offerta e in possesso dei requisiti. Il Consiglio di Stato applica tale principio, stabilendo che la sostituzione del coordinatore della sicurezza, con altro membro già incluso e abilitato, è ammessa e non comporta l’esclusione automatica del raggruppamento.
L’articolo 114 è al centro del contenzioso: la questione riguarda la possibilità di cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per lavori sopra 1 milione di euro. Il Consiglio di Stato interpreta correttamente che il divieto di cumulo, espresso per la fase esecutiva, non si traduce automaticamente in un requisito di partecipazione da rispettare già in sede di gara. In assenza di indicazioni diverse nella lex specialis, la questione deve essere valutata in fase esecutiva e non può essere motivo di esclusione in fase di gara.



