Consiglio di Stato: Giurisdizione del giudice amministrativo nell’annullamento in autotutela di procedura concorsuale di stabilizzazione del personale precario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza riguarda la contestazione da parte di un lavoratore, Pasquale Montirosso, dell’annullamento in autotutela da parte del Comune di Acquaro degli atti di una procedura concorsuale di stabilizzazione del personale, che aveva portato alla sua assunzione a tempo indeterminato. Il TAR Calabria aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto l’appello del lavoratore, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo poiché la controversia investe l’esercizio di un potere pubblicistico (annullamento in autotutela della procedura selettiva) e non la mera sfera privatistica del rapporto di lavoro. La decisione annulla così la sentenza del TAR e rinvia la causa al giudice amministrativo di primo grado.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sull’analisi della natura della procedura di stabilizzazione in questione, la quale, avendo carattere selettivo e comparativo (valutazione di titoli, colloquio e formazione di graduatoria), è assimilabile a una vera e propria procedura concorsuale. Pertanto, la controversia si incentra sull’esercizio di un potere amministrativo di autotutela, tipico dell’attività pubblicistica, e non su questioni inerenti il contratto di lavoro privatistico. Secondo il Consiglio di Stato, l’annullamento degli atti amministrativi di stabilizzazione determina automaticamente la caducazione del contratto stipulato a valle, ma la causa verte primariamente sulla legittimità dell’annullamento autoritativo, per cui la tutela è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo. La decisione richiama la giurisprudenza in materia di rapporti tra procedure di evidenza pubblica e i relativi contratti (come negli appalti), affermando la concentrazione della tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo fino a dopo la stipula del contratto, in presenza di patologie riconducibili agli atti a monte della procedura.



