Legittimità dell'aggiudicazione di gara: esclusione per dichiarazioni mendaci e valutazione dei costi nei contratti di avvalimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della Industria Confezioni Montecatini S.p.a. (In.Co.M.), confermando la sentenza di primo grado che aveva giudicato legittima l'aggiudicazione del lotto 3 della gara bandita dal Ministero della Difesa in favore di Catapano S.r.l. In.Co.M. contestava l'aggiudicazione, sostenendo che Catapano avesse reso dichiarazioni fuorvianti e che vi fossero errori nell'attribuzione dei costi di accessori e oneri generali nei contratti di avvalimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze, confermando che le dichiarazioni di Catapano non erano mendaci, che l'offerta era congrua anche con un utile minimo, e che la motivazione dell'aggiudicazione era stata correttamente resa.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza approfondisce la tematica della correttezza delle dichiarazioni rese in gara da Catapano S.r.l. e della corretta imputazione dei costi e oneri nei contratti di avvalimento con le ausiliarie. Il Collegio ha stabilito che le cosiddette 'fodere e teline', pur contestate dall'appellante come accessori distinti dai tessuti, devono essere computate a tutti gli effetti come tessuti e, quindi, correttamente incluse nei corrispettivi di avvalimento e nelle spese generali delle imprese ausiliarie. Viene confermata l'assenza di dichiarazioni mendaci da parte dell'aggiudicataria, poiché l'utile, anche se basso, non determina automaticamente anomalia dell'offerta o mendacio. La motivazione 'per relationem' dell'aggiudicazione, basata su provvedimenti e verbali conosciuti o conoscibili, è ritenuta ammissibile. In definitiva, la sentenza ribadisce il principio secondo cui per l'esclusione da gara per illecito professionale grave occorre una chiara e comprovata mendacità, e che anche un utile irrisorio in offerta è sufficiente se l'offerta rimane economicamente coerente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 è stato invocato dall’appellante per chiedere l’esclusione di Catapano S.r.l. dalla gara per presunte dichiarazioni mendaci o fuorvianti, configuranti un presunto illecito professionale grave. Tuttavia, il Consiglio di Stato rileva che non è stata provata alcuna gravità o mendacio tale da integrare le condizioni richieste dalla norma per l’esclusione. La sentenza sottolinea che la valutazione della veridicità delle dichiarazioni va condotta con rigore, e che nel caso di specie i costi contestati erano correttamente allocati e dichiarati; quindi non ricorre alcun illecito professionale ex art. 98.



