Nessun diritto alla revisione prezzi in assenza di apposita clausola nel contratto di appalto pubblico stipulato ante d.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Sirio S.r.l., confermando la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva negato la revisione dei prezzi per un contratto pubblico di fornitura alimentare firmato nel 2022. La società, rimasta aggiudicataria della gara, chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi a fronte di sopravvenute variazioni del mercato e dei costi. Il Collegio ha chiarito che la revisione prezzi è ammissibile solo se specificamente pattuita nel contratto, come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Non si applicano né la disciplina successiva del d.lgs. 36/2023 (art. 60), che non ha effetto retroattivo, né principi di diritto civile che impongano la rinegoziazione. L’assenza di una clausola ad hoc preclude ogni possibile pretesa revisionale anche in presenza di variazioni ISTAT dei prezzi. È escluso anche l’obbligo dell’Amministrazione di avviare un’istruttoria o valutare la richiesta in via civilistica. Non sussiste disparità di trattamento né violazione di principi costituzionali. L’appello è stato dunque respinto e la società condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato ribadisce il valore vincolante dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici: tale istituto opera solo se e nei limiti in cui sia previsto nei documenti di gara, non potendo l’impresa appaltatrice imporre alcuna variazione dei corrispettivi in assenza di clausola espressa. Il Collegio, richiamando precedenti giurisprudenziali e la normativa comunitaria, stabilisce che le modifiche contrattuali ammesse dal Codice sono strumenti riservati all’iniziativa della Stazione Appaltante, e che la tutela dell’appaltatore, in caso di sopravvenuta onerosità, rimane quella civilistica ordinaria (risoluzione del contratto). Il nuovo art. 60 d.lgs. 36/2023, che impone oggi la presenza delle clausole di revisione, non si applica retroattivamente. Viene esclusa ogni forma di revisione automatica (es. indici ISTAT) e la possibilità di inserzione automatica di clausole revisionale. La disparità di trattamento lamentata non sussiste in quanto la disciplina applicabile è quella vigente al momento della gara e del contratto. È manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata. In definitiva, la sentenza si basa su una rigorosa lettura delle norme vigenti ratione temporis, a tutela della certezza dei rapporti contrattuali pubblici.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice), che disciplina attualmente l’obbligatorietà e le modalità della revisione prezzi, è citato per escluderne l’applicazione retroattiva ai contratti sottoposti al d.lgs. 50/2016. La sentenza precisa che la nuova disciplina non si applica alle gare bandite e ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, e che l’obbligo di inserire una clausola di revisione prezzi opera solo per i contratti stipulati dopo la data di efficacia della nuova norma.



